Sentenza 60/1957 (ECLI:IT:COST:1957:60)
Massima numero 347
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI  - Redattore PERASSI
Udienza Pubblica del  13/05/1957;  Decisione del  13/05/1957
Deposito del 25/05/1957; Pubblicazione in G. U. 29/05/1957
Massime associate alla pronuncia:  340  341  342  343  344  345  346  348


Titolo
SENT. 60/57 H. RIFORMA FONDIARIA ED AGRARIA - D.P.R. 14 MAGGIO 1952, N. 618 - DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' PER TERRENI NON SOGGETTI AD IMPOSTA STRAORDINARIA PROGRESSIVA SUL PATRIMONIO - RIFERIMENTO AI VALORI MEDI 1 LUGLIO 1946-31 MAGGIO 1947 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Il valore dei terreni non sottoposti all'imposta straordinaria sul patrimonio, ai fini della determinazione dell'indennita' di espropriazione per l'attuazione delle riforma fondiaria, deve essere accertato con riferimento ai valori medi del periodo 1 luglio 1946-31 maggio 1947. E' pertanto infondato, sotto il profilo di eccesso dalla delega contenuta nella legge stralcio, la questione di legittimita' costituzionale del decreto legislativo 14 maggio 1952, n. 618, per non aver riferito la valutazione del fondo al momento dell'esproprio.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte