Sentenza 61/1957 (ECLI:IT:COST:1957:61)
Massima numero 350
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI  - Redattore PETROCELLI
Udienza Pubblica del  13/05/1957;  Decisione del  13/05/1957
Deposito del 25/05/1957; Pubblicazione in G. U. 29/05/1957
Massime associate alla pronuncia:  349


Titolo
SENT. 61/57 B. PROPRIETA' (DIRITTO DI) - ESPROPRIAZIONE - INDENNIZZO - CRITERI DI DETERMINAZIONE. RIFORMA FONDIARIA ED AGRARIA - ESPROPRIAZIONE - INDENNIZZO - ARTT. 42 LEGGE REG. SICILIANA 27 DICEMBRE 1950, N. 104, 7 E 8 LEGGE 12 MAGGIO 1950, N. 230, 18 LEGGE 21 OTTOBRE 1950, N. 841: DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO CON RIFERIMENTO AI VALORI, ACCERTATI PER L'IMPOSTA SUL PATRIMONIO - PAGAMENTO IN TITOLI A RIMBORSO DIFFERITO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'espressione "indennizzo", dell'art. 42, terzo comma, della Costituzione, non va interpretata nel senso letterale ed etimologico della parola, ma tenendo conto della evoluzione che il concetto di indennizzo ha subito nelle varie leggi di espropriazione per pubblica utilita', a partire da quella, generale, del 1865, nonche' delle finalita' di progresso sociale, a cui si ispira, in ogni sua parte, la Costituzione. Alla stregua di questa interpretazione, l'indennizzo previsto dall'art. 42 della Costituzione non puo' essere inteso come integrale risarcimento del danno, ma soltanto come il massimo di contributo e di riparazione, che, nell'ambito degli scopi di interesse generale, la pubblica amministrazione puo' garantire all'interesse privato. Per quanto concerne la riforma fondiaria, il razionale sfruttamento del suolo e l'istaurazione di equi rapporti sono espressamente indicati, nell'art. 44 della Costituzione come scopi di interesse generale, al cui raggiungimento tutti gli altri interessi debbono essere coordinati. La valutazione comparativa degli interessi generali e dell'interesse privato, e il modo come pervenire al massimo della rispettiva soddisfazione, sono il risultato di un complesso e vario esame di elementi tecnici, economici, finanziari, politici, che solo al legislatore puo' essere dato di compiere. Rientrano legittimamente nell'ambito di tale valutazione, e sfuggono alla censura di incostituzionalita', i criteri adottati dal legislatore per la determinazione dello indennizzo nelle espropriazioni per la riforma fondiaria, fra i quali il riferimento ai valori accertati per l'imposta generale sul patrimonio, il pagamento in titoli anziche' in denaro e la redimibilita' dei titoli ad epoca differita. Pertanto, e' infondata la questione di legittimita' costituzionale degli articoli 42 della legge regionale siciliana di riforma fondiaria 27 dicembre 1950, n. 104, 7 e 8 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sollevata in riferimento all'art. 42 della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 42

Altri parametri e norme interposte