Sentenza 62/1957 (ECLI:IT:COST:1957:62)
Massima numero 352
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI  - Redattore JAEGER
Udienza Pubblica del  13/05/1957;  Decisione del  13/05/1957
Deposito del 25/05/1957; Pubblicazione in G. U. 29/05/1957
Massime associate alla pronuncia:  351  353


Titolo
SENT. 62/57 A. RIFORMA FONDIARIA ED AGRARIA - ACCERTAMENTO DELL'INTERA PROPRIETA' PER LA DETERMINAZIONE DELLA QUOTA ESPROPRIABILE - INCLUSIONE DI AREE CLASSIFICATE FABBRICATI RURALI - D.P.R. 19 NOVEMBRE 1952, N. 2337 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Nel calcolo della superficie totale agli effetti della determinazione della quota di scorporo devono essere comprese anche le aree classificate fabbricati rurali. La mancanza di estimazione delle particelle su cui insistono tali fabbricati e' soltanto apparente in quanto l'incremento del reddito rappresentato dai fabbricati e' incorporato nell'estimo dei terreni che li comprendono. E' pertanto infondata la questione di illegittimita' costituzionale, per eccesso di delega, del decreto legislativo 19 novembre 1952, n. 2337 che nel calcolare la superficie totale ha tenuto conto anche delle aree occupate da fabbricati rurali.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte