Sentenza 62/1957 (ECLI:IT:COST:1957:62)
Massima numero 353
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI  - Redattore JAEGER
Udienza Pubblica del  13/05/1957;  Decisione del  13/05/1957
Deposito del 25/05/1957; Pubblicazione in G. U. 29/05/1957
Massime associate alla pronuncia:  351  352


Titolo
SENT. 62/57 C. RIFORMA FONDIARIA ED AGRARIA - DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI SCORPORO CON RIGUARDO ALL'INTERA PROPRIETA' DEI BENI SITUATI IN QUALUNQUE PARTE DEL TERRITORIO NAZIONALE - D.P.R. 19 NOVEMBRE 1952, N. 2337 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La percentuale di scorporo, calcolata con riferimento alla proprieta' di tutti i beni situati in qualunque parte del territorio nazionale, puo' considerarsi anche su beni esistenti in una sola zona compresa sul perimetro della riforma, fino ad assorbire integralmente tutti i terreni che l'espropriando possiede nella zona. Pertanto e' infondata la questione di legittimita' costituzionale, per eccesso di delega, del decreto legislativo 19 novembre 1952, n. 2337, che ha soddisfatto l'intera quota di scorporo soltanto sui beni di un unico territorio compreso nel perimetro di riforma.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77  co. 1

Altri parametri e norme interposte