Sentenza 63/1957 (ECLI:IT:COST:1957:63)
Massima numero 356
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI  - Redattore MANCA
Udienza Pubblica del  13/05/1957;  Decisione del  13/05/1957
Deposito del 25/05/1957; Pubblicazione in G. U. 29/05/1957
Massime associate alla pronuncia:  354  355


Titolo
SENT. 63/57 C. RIFORMA FONDIARIA ED AGRARIA - PROCEDURA DI ESPROPRIAZIONE - OMESSA PREPARAZIONE PREVENTIVA DEI PROGRAMMI GENERALI DI TRASFORMAZIONE FONDIARIA ED AGRARIA - IRRILEVANZA - D.P.R. 28 DICEMBRE 1952, N. 4205 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La emanazione degli atti relativi alla procedura di espropriazione per la riforma fondiaria di cui gli artt. 3, 4, 5 e 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e art. 1 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 (compilazione dei piani particolareggiati di esproprio da parte degli Enti di riforma - deposito di tali piani presso gli uffici comunali, affinche' gli interessati possano chiedere la rettifica di eventuali errori materiali - emanazione dei decreti di scorporo, con cui si approvano i piani e si determinano le indennita' dovute agli espropriati) e' indipendente dalla preparazione dei programmi generali di trasformazione fondiaria ed agraria dei territori suscettibili di riforma. L'esistenza di tali programmi non costituisce il presupposto per legittimare i decreti di espropriazione. La preparazione dei programmi summenzionati imposta agli Enti di riforma dagli articoli 10 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 3 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, non e' un obbligo degli Enti verso i singoli proprietari, ma un onere nei confronti dello Stato, che esercita la vigilanza su detti Enti a mezzo del Ministero per l'agricoltura, e ne coordina le funzioni e i compiti ai fini della attuazione della legge. Per la preparazione dei suddetti programmi gli Enti di riforma non sono tenuti al rispetto dei termini perentori prescritti per lo svolgimento delle procedure di esproprio. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale del D.P.R. 28 dicembre 1952, n. 4205, sollevata sotto il profilo dell'eccesso di delega, per essersi proceduto all'esproprio prima che l'Ente (O.N.C.) avesse elaborato il programma generale di trasformazione fondiaria ed agraria del territorio assegnatogli per la riforma. Cfr.: 59/57 C.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77  co. 1

Altri parametri e norme interposte