Sentenza 64/1957 (ECLI:IT:COST:1957:64)
Massima numero 362
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI - Redattore JAEGER
Udienza Pubblica del
14/05/1957; Decisione del
14/05/1957
Deposito del 25/05/1957; Pubblicazione in G. U. 29/05/1957
Titolo
SENT. 64/57 F. RIFORMA FONDIARIA ED AGRARIA - LEGGE 21 OTTOBRE 1950, N. 841 (LEGGE STRALCIO): TRASFORMAZIONE PARZIALE E GRADUALE DEL REGIME GIURIDICO-ECONOMICO DELLA PROPRIETA' TERRIERA, MEDIANTE ATTI D'ESPROPRIAZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 64/57 F. RIFORMA FONDIARIA ED AGRARIA - LEGGE 21 OTTOBRE 1950, N. 841 (LEGGE STRALCIO): TRASFORMAZIONE PARZIALE E GRADUALE DEL REGIME GIURIDICO-ECONOMICO DELLA PROPRIETA' TERRIERA, MEDIANTE ATTI D'ESPROPRIAZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La legge 21 ottobre 1950, n. 841 (legge stralcio), che attua trasformazione del regime economico e giuridico della proprieta' terriera in modo parziale e graduale, e mediante atti di esproprio, non e' in contrasto con i principi costituzionali contenuti negli articoli 3, secondo comma, e 44 della Costituzione. Il secondo comma dell'art. 3 della Costituzione prevede espressamente, per l'attuazione del principio dell'uguaglianza fra i cittadini, l'adozione di misure legislative che, per poter operare, devono necessariamente modificare le situazioni in atto. L'art. 44 della Costituzione, nel sancire lo stesso principio in materia di riforma agraria e fondiaria, al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, prevede esplicitamente un diverso trattamento da zona a zona.
La legge 21 ottobre 1950, n. 841 (legge stralcio), che attua trasformazione del regime economico e giuridico della proprieta' terriera in modo parziale e graduale, e mediante atti di esproprio, non e' in contrasto con i principi costituzionali contenuti negli articoli 3, secondo comma, e 44 della Costituzione. Il secondo comma dell'art. 3 della Costituzione prevede espressamente, per l'attuazione del principio dell'uguaglianza fra i cittadini, l'adozione di misure legislative che, per poter operare, devono necessariamente modificare le situazioni in atto. L'art. 44 della Costituzione, nel sancire lo stesso principio in materia di riforma agraria e fondiaria, al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, prevede esplicitamente un diverso trattamento da zona a zona.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 2
Costituzione
art. 44
Altri parametri e norme interposte