Sentenza 64/1957 (ECLI:IT:COST:1957:64)
Massima numero 364
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI  - Redattore JAEGER
Udienza Pubblica del  14/05/1957;  Decisione del  14/05/1957
Deposito del 25/05/1957; Pubblicazione in G. U. 29/05/1957
Massime associate alla pronuncia:  357  358  359  360  361  362  363  365


Titolo
SENT. 64/57 H. RIFORMA FONDIARIA E AGRARIA - ESPROPRIAZIONE - DD.PP.RR. 29 NOVEMBRE 1952, NN. 3042 E 3043 - INCLUSIONE DI UN CORSO D'ACQUA E DI UNA CAVA DI PIETRA NEI BENI ESPROPRIATI - PERTINENZE DEI BENI - ECCESSO DI DELEGA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
In sede di espropriazione ai fini dell'attuazione della riforma fondiaria un fiume privato, non compreso nell'elenco delle acque pubbliche, deve essere considerato come pertinenza dei fondi, al cui servizio le acque possono essere utilizzate e, in quanto pertinenza, segue la sorte della cosa principale. Ugualmente, una cava di pietra, non costituente oggetto di impresa autonoma, ma destinata a servire per lavori edilizi e stradali l'azienda agricola dell'espropriato, e' da considerarsi pertinenza del fondo oggetto di esproprio per riforma fondiaria. Pertanto, non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost. dei DD.PP.RR. 29 novembre 1952, nn. 3042 e 3043, nella parte riguardante la inclusione nel patrimonio espropriato di un fiume e di una cava di pietra.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77  co. 1

Altri parametri e norme interposte