Sentenza 64/1957 (ECLI:IT:COST:1957:64)
Massima numero 365
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI  - Redattore JAEGER
Udienza Pubblica del  14/05/1957;  Decisione del  14/05/1957
Deposito del 25/05/1957; Pubblicazione in G. U. 29/05/1957
Massime associate alla pronuncia:  357  358  359  360  361  362  363  364


Titolo
SENT. 64/57 BIS. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLE PARTI DELLA CAUSA PRINCIPALE - TERMINE - CARATTERE PERENTORIO - PARTECIPAZIONE ALLA DISCUSSIONE DELLE PARTI NON TEMPESTIVAMENTE COSTITUITE - INAMMISSIBILITA'.

Testo
Il termine stabilito nel terzo comma dell'art. 27 delle Norme integrative per la costituzione delle parti della causa principale nei giudizi di dinanzi alla Corte Costituzionale, sollevati incidentalmente, ha carattere perentorio, e pertanto la sua inosservanza comporta la inammissibilita' della partecipazione alla discussione di chi non si e' costituito tempestivamente. Cfr.: Ord. 3/56 bis

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

legge costituzionale  art. 9

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 25    co. 2  

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)    n. 0  art. 3  

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)  16/03/1956  n. 0  art. 23    co. 3  

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)  16/03/1956  n. 0  art. 27    co. 3