Sentenza 65/1957 (ECLI:IT:COST:1957:65)
Massima numero 367
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI  - Redattore PERASSI
Udienza Pubblica del  13/05/1957;  Decisione del  13/05/1957
Deposito del 25/05/1957; Pubblicazione in G. U. 29/05/1957
Massime associate alla pronuncia:  368  369  370  371  372  373  16684


Titolo
SENT. 65/57 B. RIFORMA FONDIARIA ED AGRARIA - ART. 5 LEGGE 12 MAGGIO 1950, N. 230, E ART. 16 LEGGE 21 OTTOBRE 1950, N. 841: DELEGAZIONE AL GOVERNO PER LA EMANAZIONE DEI DECRETI LEGISLATIVI DI ESPROPRIO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. 16 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 (c.d. legge stralcio), si limita ad aggiungere all'art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 (c.d. legge Sila), un comma, secondo il quale l'emanazione dei decreti di esproprio puo' avvenire anche in pendenza della determinazione definitiva della indennita' ai sensi dell'art. 7 della stessa legge. Pertanto, non offre profili autonomi per l'indagine di legittimita' costituzionale rispetto al detto art. 5, gia' riconosciuto dalla Corte costituzionalmente legittimo. Cfr.: sent. n. 60 del 1957.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77  co. 1

Altri parametri e norme interposte