Reati e pene - Tolleranza abituale e favoreggiamento della prostituzione - Configurazione come illecito penale anche in caso di prostituzione "volontariamente e consapevolmente esercitata" - Denunciata violazione del principio di offensività e, limitatamente al favoreggiamento, di determinatezza e tassatività della fattispecie incriminatrice - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal GUP del Tribunale di Reggio Emilia in riferimento agli artt. 13, 25 e 27 Cost. - dell'art. 3, primo comma, nn. 3) e 8), prima parte, della legge n. 75 del 1958, che puniscono la tolleranza abituale e il favoreggiamento della prostituzione, nella parte in cui si applicano anche alla prostituzione volontariamente e consapevolmente esercitata. Successivamente all'ordinanza di rimessione, la sentenza n. 141 del 2019, dichiarando non fondate analoghe questioni, ha affermato che nell'ambito della generale strategia di intervento della legge n. 75 del 1958 - configurare la prostituzione come attività in sé lecita, vietando però nel contempo qualsiasi interazione di terzi sia sul piano materiale che morale - le fattispecie di reclutamento e favoreggiamento della prostituzione, anche se volontariamente esercitata, sono compatibili con il principio di offensività "in astratto" ove riguardate nell'ottica della protezione dei diritti fondamentali dei soggetti vulnerabili e delle stesse persone che esercitano la prostituzione per scelta, fermo restando il potere-dovere del giudice di escludere la configurabilità del reato in presenza di condotte che si rivelino "in concreto" prive di ogni potenzialità lesiva. Tali considerazioni risultano estensibili alla tolleranza abituale, la cui punibilità è censurata dal rimettente, che costituisce anch'essa espressione della strategia indicata. Riguardo infine al favoreggiamento, la sentenza indicata ha già escluso la violazione del principio di determinatezza e tassatività, in quanto la scarna descrizione del fatto incriminato fa perno, comunque sia, su un concetto di ampio e sperimentato uso nel diritto penale; né le deduzioni del giudice a quo aggiungono sostanziali elementi di novità rispetto a quelli già vagliati. (Precedente specifico citato: sentenza n. 141 del 2019).
Il principio di offensività "in astratto" va inteso come precetto che impone al legislatore di limitare la repressione penale a fatti che, nella loro configurazione astratta, presentino un contenuto offensivo di beni o interessi meritevoli di protezione: precetto che non esclude il ricorso al modello del reato di pericolo, anche presunto, a condizione che la valutazione legislativa di pericolosità del fatto non risulti irrazionale o arbitraria. (Precedenti citati: sentenze n. 141 del 2019, n. 109 del 2016, n. 225 del 2008, n. 133 del 1992, n. 333 del 1991 e n. 62 del 1986).
L'impiego, nella formula descrittiva dell'illecito, di espressioni sommarie, clausole generali o concetti "elastici", non comporta di per sé un vulnus del principio di determinatezza e tassatività della fattispecie incriminatrice, quando la descrizione complessiva del fatto incriminato consenta comunque al giudice - avuto riguardo alle finalità perseguite dall'incriminazione ed al più ampio contesto ordinamentale in cui essa si colloca - di esprimere un giudizio di corrispondenza della fattispecie concreta alla fattispecie astratta, sorretto da un fondamento ermeneutico controllabile; e, correlativamente, permetta al destinatario della norma di avere una percezione sufficientemente chiara ed immediata del relativo valore precettivo. (Precedenti citati: sentenze n. 141 del 2019, n. 25 del 2019, n. 172 del 2014, n. 282 del 2010, n. 21 del 2009, n. 327 del 2008 e n. 5 del 2004).