Sentenza 65/1957 (ECLI:IT:COST:1957:65)
Massima numero 368
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI - Redattore PERASSI
Udienza Pubblica del
13/05/1957; Decisione del
13/05/1957
Deposito del 25/05/1957; Pubblicazione in G. U. 29/05/1957
Titolo
SENT. 65/57 C. RIFORMA FONDIARIA ED AGRARIA - ART. 4 LEGGE 21 OTTOBRE 1950, N. 841: DETERMINAZIONE DELLA QUOTA ESPROPRIABILE IN PROPORZIONE DIRETTA AL REDDITO DOMINICALE COMPLESSIVO ED IN PROPORZIONE INVERSA AL REDDITO MEDIO PER ETTARO - FINALITA' DI STABILIRE EQUI RAPPORTI SOCIALI E DI SFRUTTARE RAZIONALMENTE IL SUOLO - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 44 COST. - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 65/57 C. RIFORMA FONDIARIA ED AGRARIA - ART. 4 LEGGE 21 OTTOBRE 1950, N. 841: DETERMINAZIONE DELLA QUOTA ESPROPRIABILE IN PROPORZIONE DIRETTA AL REDDITO DOMINICALE COMPLESSIVO ED IN PROPORZIONE INVERSA AL REDDITO MEDIO PER ETTARO - FINALITA' DI STABILIRE EQUI RAPPORTI SOCIALI E DI SFRUTTARE RAZIONALMENTE IL SUOLO - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 44 COST. - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 44 Cost., nello stabilire che la legge fissa limiti alla proprieta' terriera secondo le regioni e le zone agrarie, non esige che la legge assuma come criterio quello di stabilire un limite massimo uniforme nell'ambito di ciascuna regione o zona agraria; anzi, le finalita' cui le limitazioni sono espressamente collegate (razionale sfruttamento del suolo ed equi rapporti sociali) lasciano largo margine alla discrezionalita' del legislatore nella scelta dei criteri di limitazione. L'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 (c.d. legge stralcio) e la tabella allegata assoggettano all'espropriazione di una percentuale piu' forte i proprietari di maggiori estensioni, realizzando il fine di stabilire equi rapporti sociali in quelle regioni dove piu' accentrata e' la proprieta' terriera, e diminuiscono invece la percentuale di scorporo dove il reddito medio e' piu' elevato, al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo perche' l'opera degli enti di riforma viene ad essere piu' estesa in quelle zone in cui il grado di produttivita' dei terreni e' basso, ed e' piu' limitata laddove era stato gia' ottenuto un sistema di cultura intensiva. Pertanto, detto art. 4 della legge n. 841 del 1950 non contrasta ne' con l'art. 44 ne' con l'art. 3 della Costituzione.
L'art. 44 Cost., nello stabilire che la legge fissa limiti alla proprieta' terriera secondo le regioni e le zone agrarie, non esige che la legge assuma come criterio quello di stabilire un limite massimo uniforme nell'ambito di ciascuna regione o zona agraria; anzi, le finalita' cui le limitazioni sono espressamente collegate (razionale sfruttamento del suolo ed equi rapporti sociali) lasciano largo margine alla discrezionalita' del legislatore nella scelta dei criteri di limitazione. L'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 (c.d. legge stralcio) e la tabella allegata assoggettano all'espropriazione di una percentuale piu' forte i proprietari di maggiori estensioni, realizzando il fine di stabilire equi rapporti sociali in quelle regioni dove piu' accentrata e' la proprieta' terriera, e diminuiscono invece la percentuale di scorporo dove il reddito medio e' piu' elevato, al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo perche' l'opera degli enti di riforma viene ad essere piu' estesa in quelle zone in cui il grado di produttivita' dei terreni e' basso, ed e' piu' limitata laddove era stato gia' ottenuto un sistema di cultura intensiva. Pertanto, detto art. 4 della legge n. 841 del 1950 non contrasta ne' con l'art. 44 ne' con l'art. 3 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 44
Altri parametri e norme interposte