Sentenza 65/1957 (ECLI:IT:COST:1957:65)
Massima numero 369
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI - Redattore PERASSI
Udienza Pubblica del
13/05/1957; Decisione del
13/05/1957
Deposito del 25/05/1957; Pubblicazione in G. U. 29/05/1957
Titolo
SENT. 65/57 D. RIFORMA FONDIARIA ED AGRARIA - ART. 4 LEGGE 21 OTTOBRE 1950, N. 841: RIFERIMENTO DEL REDDITO DOMINICALE ALLA DATA DEL 1 GENNAIO 1943 E DELLA CONSISTENZA DEI BENI ALLA DATA DEL 15 NOVEMBRE 1949 - INTERPRETAZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 65/57 D. RIFORMA FONDIARIA ED AGRARIA - ART. 4 LEGGE 21 OTTOBRE 1950, N. 841: RIFERIMENTO DEL REDDITO DOMINICALE ALLA DATA DEL 1 GENNAIO 1943 E DELLA CONSISTENZA DEI BENI ALLA DATA DEL 15 NOVEMBRE 1949 - INTERPRETAZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Il riferimento del reddito dominicale alla data del 1 gennaio 1943 e della consistenza dei beni alla data del 15 novembre 1949, prescritto dall'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per la determinazione della quota espropriabile, va inteso nel senso che l'estensione e la classificazione dei terreni secondo le culture e il grado di produttivita' vanno accertate in base ai dati iscritti in catasto al 15 novembre 1949, mentre le tariffe di estimo applicabili devono esser quelle entrate in vigore il 1 gennaio 1943. Pertanto e' infondata la questione di legittimita' costituzionale del citato art. 4 della legge, n. 841 del 1950, sollevata per il motivo che la norma impugnata vieterebbe di tener conto dei miglioramenti apportati ai terreni dopo il 1 gennaio 1943, con la conseguenza di creare, per il proprietario che li avesse eseguiti, una situazione peggiore rispetto al proprietario rimasto inattivo.
Il riferimento del reddito dominicale alla data del 1 gennaio 1943 e della consistenza dei beni alla data del 15 novembre 1949, prescritto dall'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per la determinazione della quota espropriabile, va inteso nel senso che l'estensione e la classificazione dei terreni secondo le culture e il grado di produttivita' vanno accertate in base ai dati iscritti in catasto al 15 novembre 1949, mentre le tariffe di estimo applicabili devono esser quelle entrate in vigore il 1 gennaio 1943. Pertanto e' infondata la questione di legittimita' costituzionale del citato art. 4 della legge, n. 841 del 1950, sollevata per il motivo che la norma impugnata vieterebbe di tener conto dei miglioramenti apportati ai terreni dopo il 1 gennaio 1943, con la conseguenza di creare, per il proprietario che li avesse eseguiti, una situazione peggiore rispetto al proprietario rimasto inattivo.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 44
Altri parametri e norme interposte