Sentenza 65/1957 (ECLI:IT:COST:1957:65)
Massima numero 371
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI - Redattore PERASSI
Udienza Pubblica del
13/05/1957; Decisione del
13/05/1957
Deposito del 25/05/1957; Pubblicazione in G. U. 29/05/1957
Titolo
SENT. 65/57 F. RIFORMA FONDIARIA ED AGRARIA - ESPROPRIAZIONE DI TERRENI CON FABBRICATI RURALI - ARTT. 7 E 8 LEGGE 12 MAGGIO 1950, N. 230, 18 LEGGE 21 OTTOBRE 1950, N. 841, E 2 LEGGE 18 MAGGIO 1951, N. 333: DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO IN BASE AL VALORE DEI FONDI ACCERTATO AI FINI DELL'IMPOSTA SUL PATRIMONIO - OMESSO RIFERIMENTO AL VALORE DEI FABBRICATI RURALI - IRRILEVANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 65/57 F. RIFORMA FONDIARIA ED AGRARIA - ESPROPRIAZIONE DI TERRENI CON FABBRICATI RURALI - ARTT. 7 E 8 LEGGE 12 MAGGIO 1950, N. 230, 18 LEGGE 21 OTTOBRE 1950, N. 841, E 2 LEGGE 18 MAGGIO 1951, N. 333: DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO IN BASE AL VALORE DEI FONDI ACCERTATO AI FINI DELL'IMPOSTA SUL PATRIMONIO - OMESSO RIFERIMENTO AL VALORE DEI FABBRICATI RURALI - IRRILEVANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Le costruzioni rurali, essendo pertinenze dei terreni a cui servono, non hanno un reddito proprio, nel sistema dell'imposta fondiaria, ma concorrono a determinare il reddito dominicale del fondo. Le leggi sulla riforma fondiaria commisurano l'indennita' di espropriazione al valore dei fondi accertato ai fini dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio: in tale valore, determinato in base al reddito dominicale, e' compreso anche quello dei fabbricati rurali. Pertanto e' infondata la questione di legittimita' costituzionale degli articoli 7 e 8 della legge 12 maggio 1950, n. 230, della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e 2 della legge 18 maggio 1951, n. 333, sollevata in riferimento all'art. 42, terzo comma, della Costituzione, per il motivo che le norme impugnate consentirebbero l'espropriazione, senza indennizzo, dei fabbricati rurali. Cfr.: sent. n. 61 del 1957.
Le costruzioni rurali, essendo pertinenze dei terreni a cui servono, non hanno un reddito proprio, nel sistema dell'imposta fondiaria, ma concorrono a determinare il reddito dominicale del fondo. Le leggi sulla riforma fondiaria commisurano l'indennita' di espropriazione al valore dei fondi accertato ai fini dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio: in tale valore, determinato in base al reddito dominicale, e' compreso anche quello dei fabbricati rurali. Pertanto e' infondata la questione di legittimita' costituzionale degli articoli 7 e 8 della legge 12 maggio 1950, n. 230, della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e 2 della legge 18 maggio 1951, n. 333, sollevata in riferimento all'art. 42, terzo comma, della Costituzione, per il motivo che le norme impugnate consentirebbero l'espropriazione, senza indennizzo, dei fabbricati rurali. Cfr.: sent. n. 61 del 1957.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 42
co. 3
Altri parametri e norme interposte