Sentenza 65/1957 (ECLI:IT:COST:1957:65)
Massima numero 373
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI  - Redattore PERASSI
Udienza Pubblica del  13/05/1957;  Decisione del  13/05/1957
Deposito del 25/05/1957; Pubblicazione in G. U. 29/05/1957
Massime associate alla pronuncia:  367  368  369  370  371  372  16684


Titolo
SENT. 65/57 H. RIFORMA FONDIARIA ED AGRARIA - D.P.R. 7 FEBBRAIO 1951, N. 69 - INCLUSIONE DI UN'INTERA CIRCOSCRIZIONE AMMINISTRATIVA NEL PERIMETRO DI RIFORMA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'apprezzamento discrezionale del Governo nella determinazione dei territori suscettibili di trasformazione fondiaria o agraria e' incensurabile in sede di giudizio di legittimita' costituzionale. Pertanto e' infondata la questione di legittimita' costituzionale del D.P.R. 7 febbraio 1951, n. 69, sollevata per il motivo che tale decreto, avendo inclusa un'intera circoscrizione amministrativa (il Comune di Ravenna) nel perimetro di riforma, sarebbe stato emesso fuori dei limiti della delega fatta al Governo con l'art. 1 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77  co. 1

Altri parametri e norme interposte