Sentenza 66/1957 (ECLI:IT:COST:1957:66)
Massima numero 375
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI  - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del  14/05/1957;  Decisione del  14/05/1957
Deposito del 25/05/1957; Pubblicazione in G. U. 29/05/1957
Massime associate alla pronuncia:  374


Titolo
SENT. 66/57 B. RIFORMA FONDIARIA ED AGRARIA - LEGGE 31 DICEMBRE 1947, N. 1629 - FINALITA': TRASFORMAZIONE FONDIARIA ED AGRARIA DELL'ALTIPIANO SILANO - ART. 4, SECONDO COMMA: DIVIETO DI TRASFORMAZIONE DEI BOSCHI - NON SANCISCE IL PRINCIPIO DELLA INESPROPRIABILITA' DEI BOSCHI. RIFORMA FONDIARIA ED AGRARIA - LEGGE 12 MAGGIO 1950, N. 230 - FINALITA': FORMAZIONE DI UNA NUOVA PROPRIETA' CONTADINA - ART. 2: TERRENI SUSCETTIBILI DI TRASFORMAZIONE - INTERPRETAZIONE - ESPROPRIAZIONE DI BOSCHI PER LA FORMAZIONE DI APPODERAMENTI SILVO-PASTORALI E PER L'INTEGRAZIONE DI APPEZZAMENTI DESTINATI A SEMINATIVO - DISCREZIONALITA' POLITICO-TECNICA DEL LEGISLATORE DELEGATO. RIFORMA FONDIARIA ED AGRARIA - ARTT. 5 LEGGE 21 OTTOBRE 1950, N. 841, E 7 LEGGE 18 MAGGIO 1951, N. 333: LIMITAZIONI ALL'ESPROPRIABILITA' DEI BOSCHI - NON COSTITUISCONO NORME INTEGRATRICI O MODIFICATRICI DELLA LEGGE 12 MAGGIO 1950, N. 230. RIFORMA FONDIARIA ED AGRARIA - D.P.R. 24 DICEMBRE 1951, N. 1452 - ESPROPRIAZIONE DI BOSCHI DELL'ALTIPIANO SILANO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La legge 31 dicembre 1947, n. 1629 e' diretta a promuovere la trasformazione fondiaria ed agraria dell'altipiano silano attraverso l'esecuzione di opere imposte ai proprietari secondo un piano generale di bonifica. La norma contenuta nel secondo comma dell'art. 2, che esclude dalla trasformazione "i boschi esistenti", e' giustificata dal fine che la legge vuole perseguire e non sancisce un divieto generale di inespropriabilita' dei boschi. La legge 12 maggio 1950, n. 230 (c.d. legge Sila), ha come scopo preminente la formazione di una nuova proprieta' contadina, e, per il raggiungimento di questo scopo, affida all'Opera Sila l'espropriazione, la trasformazione e la ridistribuzione delle terre. Per trasformazione, avuto riguardo alla finalita' della legge, non deve intendersi soltanto quella che muti l'aspetto fisico dei terreni, ma anche quella che dia agli stessi una nuova destinazione economica-sociale. "Suscettibili di trasformazione", secondo l'espressione usata nell'art. 2 della legge devono ritenersi percio' anche i boschi, che possono essere destinati alla formazione di appoderamenti di tipo silvo-pastorale o alla integrazione di appezzamenti destinati a seminativo, secondo l'apprezzamento discrezionale del legislatore delegato. Le norme degli articoli 5 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 (c.d. legge stralcio), e 7 della legge 18 maggio 1951, n. 333, che pongono limitazioni all'espropriabilita' dei boschi, valgono solo per le zone di riforma ove trova applicazione la legge stralcio e non possono essere considerate come norme integratrici o modificatrici della legge Sila. Pertanto, e' infondata la questione di legittimita' costituzionale del D.P.R. 24 dicembre 1951, n. 1452, sollevata in riferimento agli articoli 76 e 77 della Costituzione, per il motivo che tale decreto, disponendo l'espropriazione di boschi di alta montagna, sarebbe in violazione dell'art. 2 della legge Sila e quindi oltre i limiti della delega fatta al Governo con l'art. 5 della stessa legge.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77  co. 1

Altri parametri e norme interposte