Sentenza 67/1957 (ECLI:IT:COST:1957:67)
Massima numero 376
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI  - Redattore MANCA
Udienza Pubblica del  14/05/1957;  Decisione del  14/05/1957
Deposito del 25/05/1957; Pubblicazione in G. U. 29/05/1957
Massime associate alla pronuncia:  377  378  379  380  381


Titolo
SENT. 67/57 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RILEVANZA DELLA QUESTIONE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO SUFFICIENTEMENTE MOTIVATA - INCENSURABILITA'.

Testo
Non e' censurabile dalla Corte l'ordinanza di rimessione nella parte in cui il giudice a quo ha dato sufficiente ragione del suo convincimento circa la rilevanza, per la definizione del giudizio, della questione di legittimita' costituzionale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 134

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23