Sentenza 67/1957 (ECLI:IT:COST:1957:67)
Massima numero 376
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI - Redattore MANCA
Udienza Pubblica del
14/05/1957; Decisione del
14/05/1957
Deposito del 25/05/1957; Pubblicazione in G. U. 29/05/1957
Titolo
SENT. 67/57 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RILEVANZA DELLA QUESTIONE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO SUFFICIENTEMENTE MOTIVATA - INCENSURABILITA'.
SENT. 67/57 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RILEVANZA DELLA QUESTIONE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO SUFFICIENTEMENTE MOTIVATA - INCENSURABILITA'.
Testo
Non e' censurabile dalla Corte l'ordinanza di rimessione nella parte in cui il giudice a quo ha dato sufficiente ragione del suo convincimento circa la rilevanza, per la definizione del giudizio, della questione di legittimita' costituzionale.
Non e' censurabile dalla Corte l'ordinanza di rimessione nella parte in cui il giudice a quo ha dato sufficiente ragione del suo convincimento circa la rilevanza, per la definizione del giudizio, della questione di legittimita' costituzionale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 134
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23