Sentenza 279/2019 (ECLI:IT:COST:2019:279)
Massima numero 40949
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAROSI - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del
06/11/2019; Decisione del
06/11/2019
Deposito del 20/12/2019; Pubblicazione in G. U. 27/12/2019
Massime associate alla pronuncia:
42714
Titolo
Rilevanza della questione incidentale - Norma non direttamente applicabile nel giudizio a quo, ma presupposto per l'intervento del rimettente - Impossibilità di richiedere altrimenti un intervento alla Corte costituzionale - Necessità di evitare "zone franche" dal controllo di costituzionalità - Ammissibilità delle questioni.
Rilevanza della questione incidentale - Norma non direttamente applicabile nel giudizio a quo, ma presupposto per l'intervento del rimettente - Impossibilità di richiedere altrimenti un intervento alla Corte costituzionale - Necessità di evitare "zone franche" dal controllo di costituzionalità - Ammissibilità delle questioni.
Testo
Sono ammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 238-bis, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 473, della legge n. 205 del 2017. Anche se la disposizione censurata disciplina l'attività della cancelleria del giudice dell'esecuzione in rapporto con il pubblico ministero, e non già l'attività del magistrato di sorveglianza rimettente, basta ad assicurare la rilevanza delle questioni la circostanza che questo non sarebbe stato adito dal PM, ove quest'ultimo non fosse a sua volta stato investito dalla cancelleria del giudice dell'esecuzione proprio in forza della disposizione censurata. Quest'ultima non potrebbe altrimenti essere sottoposta allo scrutinio della Corte costituzionale, dal momento che l'«ufficio» rappresentato dalla cancelleria del giudice dell'esecuzione non potrebbe esso stesso sollevare questione di legittimità costituzionale difettando della qualità di «autorità giurisdizionale» ai sensi dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953; con conseguente scivolamento della disposizione censurata in una "zona franca" dal controllo di costituzionalità, che la giurisprudenza costituzionale mira costantemente a evitare. (Precedenti citati: sentenze n. 242 del 2019, n. 99 del 2019 e n. 13 del 2019).
Sono ammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 238-bis, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 473, della legge n. 205 del 2017. Anche se la disposizione censurata disciplina l'attività della cancelleria del giudice dell'esecuzione in rapporto con il pubblico ministero, e non già l'attività del magistrato di sorveglianza rimettente, basta ad assicurare la rilevanza delle questioni la circostanza che questo non sarebbe stato adito dal PM, ove quest'ultimo non fosse a sua volta stato investito dalla cancelleria del giudice dell'esecuzione proprio in forza della disposizione censurata. Quest'ultima non potrebbe altrimenti essere sottoposta allo scrutinio della Corte costituzionale, dal momento che l'«ufficio» rappresentato dalla cancelleria del giudice dell'esecuzione non potrebbe esso stesso sollevare questione di legittimità costituzionale difettando della qualità di «autorità giurisdizionale» ai sensi dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953; con conseguente scivolamento della disposizione censurata in una "zona franca" dal controllo di costituzionalità, che la giurisprudenza costituzionale mira costantemente a evitare. (Precedenti citati: sentenze n. 242 del 2019, n. 99 del 2019 e n. 13 del 2019).
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
30/05/2002
n. 115
art. 238
co. 3
legge
27/12/2017
n. 205
art. 1
co. 473
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23