Sentenza 67/1957 (ECLI:IT:COST:1957:67)
Massima numero 380
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI  - Redattore MANCA
Udienza Pubblica del  14/05/1957;  Decisione del  14/05/1957
Deposito del 25/05/1957; Pubblicazione in G. U. 29/05/1957
Massime associate alla pronuncia:  376  377  378  379  381


Titolo
SENT. 67/57 E. USI CIVICI - DISCIPLINA DELLA MATERIA - PRINCIPIO DEL DIRITTO PUBBLICO. USI CIVICI - CONCILIAZIONI DI CONTROVERSIE IN MATERIA DI USI CIVICI - APPLICABILITA' DEI PRINCIPI DEL DIRITTO PUBBLICO - APPROVAZIONE DEL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA - NATURA ED EFFETTI. RIFORMA FONDIARIA ED AGRARIA - ART. 4 LEGGE 21 OTTOBRE 1950, N. 841: ATTI NEGOZIALI FRA PRIVATI INEFFICACI NEI CONFRONTI DEGLI ENTI DI RIFORMA - NON VI RIENTRANO LE CONCILIAZIONI DI CONTROVERSIE IN MATERIA DI USI CIVICI. RIFORMA FONDIARIA ED AGRARIA - D.P.R. 28 DICEMBRE 1952, N. 4055 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La materia degli usi civici, per gli interessi di carattere generale che vi si ricollegano e che lo Stato considera meritevoli di speciale tutela, e' regolata secondo i principi del diritto pubblico nella legge 16 giugno 1927, n. 1766. Le conciliazioni delle controversie in materia di usi civici sono regolate anch'esse, nei loro effetti, dalle norme del diritto pubblico. L'approvazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, a cui le suddette conciliazioni sono sottoposte (art. 29, ultimo comma, citata legge), rientra nella categoria degli atti di controllo amministrativo con carattere dichiarativo, che conferiscono esecutivita' a negozi gia' perfezionati nei loro elementi costitutivi. Consegue che le predette conciliazioni, anche se redatte secondo schemi privatistici, per la struttura e per i patti che vi sono contenuti, non possono equipararsi agli atti negoziali fra privati, che la legge di riforma fondiaria 21 ottobre 1950, n. 841 dichiara inefficaci nei confronti degli Enti incaricati dell'esproprio se stipulati dopo il 15 novembre 1949. Consegue inoltre che esse sono opponibili a tali Enti, anche se l'approvazione ministeriale sia intervenuta dopo il decreto di esproprio. Deve dichiararsi pertanto costituzionalmente illegittimo - essendo stato emesso in violazione dell'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e quindi oltre i limiti della delega fatta al Governo con l'art. 1 della legge stessa - il decreto legislativo 28 dicembre 1952, n. 4055, in quanto nella quota di proprieta' terriere espropriate nei confronti della societa' "Il Solco" e' stata compresa anche la zona ceduta al Comune di Civitella Paganico, per liquidazione di usi civici, in virtu' di conciliazione stipulata il 14 febbraio 1945 e approvata dal Ministero dell'agricoltura il 29 dicembre 1952.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77  co. 1

Altri parametri e norme interposte