Sentenza 67/1957 (ECLI:IT:COST:1957:67)
Massima numero 381
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI  - Redattore MANCA
Udienza Pubblica del  14/05/1957;  Decisione del  14/05/1957
Deposito del 25/05/1957; Pubblicazione in G. U. 29/05/1957
Massime associate alla pronuncia:  376  377  378  379  380


Titolo
SENT. 67/57 F. RIFORMA FONDIARIA ED AGRARIA - TERRENI GRAVATI DA USO CIVICO - CESSIONE DI UNA PARTE DEI TERRENI ALLA COMUNITA' TITOLARE DELL'USO A SEGUITO DI CONCILIAZIONE APPROVATA DAL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA - ARTT. 4 LEGGE 12 MAGGIO 1950, N. 230 E 1 LEGGE 21 OTTOBRE 1950, N. 841: TRASFERIMENTO DEI DIRITTI DI USO CIVICO SULLA INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE - INAPPLICABILITA'.

Testo
La disposizione contenuta nell'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, richiamata dall'art. 1 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, in virtu' della quale i diritti di uso civico che gravano sui terreni da espropriare vengono trasferiti ad ogni effetto sulla indennita' di espropriazione, e' diretta ad eliminare ogni ostacolo o ritardo nell'attuazione delle indicate leggi sulla riforma fondiaria. Tale disposizione non si applica nell'ipotesi in cui, con atto di conciliazione approvato e reso esecutivo dal Ministero dell'agricoltura, ai sensi dell'art. 29 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, i diritti di uso civico siano stati gia' liquidati mediante cessione di una parte dei terreni alla comunita' interessata.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte