Sentenza 68/1957 (ECLI:IT:COST:1957:68)
Massima numero 383
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI  - Redattore PETROCELLI
Udienza Pubblica del  14/05/1957;  Decisione del  14/05/1957
Deposito del 25/05/1957; Pubblicazione in G. U. 29/05/1957
Massime associate alla pronuncia:  382


Titolo
SENT. 68/57 B. RIFORMA FONDIARIA E AGRARIA - ESPROPRIAZIONE - MISURA E MODALITA' DI PAGAMENTO DELL'INDENNITA' DI ESPROPRIO - ART. 18, COMMA PRIMO E SECONDO, LEGGE 21 OTTOBRE 1950, N. 841 - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 42 COST. - QUESTIONE GIA' DECISA - INFONDATEZZA.

Testo
Va dichiarata infondata con ordinanza una questione di legittimita' costituzionale identica ad altra gia' dichiarata non fondata quando con l'ordinanza di rimessione non si prospettano nuovi e diversi profili di illegittimita' costituzionale. (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 42 Cost. - dell'art. 18, Comma primo e secondo, della legge 21 ottobre 1950, n. 841, concernente la misura dell'indennita' e le modalita' di pagamento per i conferimenti di beni). Conforme: 61/57 B.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 134

Altri parametri e norme interposte