Ordinanza 69/1957 (ECLI:IT:COST:1957:69)
Massima numero 384
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI  - Redattore JAEGER
Udienza Pubblica del  14/05/1957;  Decisione del  14/05/1957
Deposito del 25/05/1957; Pubblicazione in G. U. 29/05/1957
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 69/57. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA CHE LO PROMUOVE - INDETERMINATEZZA DELL'OGGETTO DELLA QUESTIONE . OMESSA MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.

Testo
L'ordinanza di rimessione che non precisi l'oggetto della questione di legittimita' costituzionale sottoposta all'esame della Corte, e non motivi in punto di rilevanza elude il precetto dell'art. 23, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, il quale fa obbligo al giudice a quo di esporre termini e motivi della questione sollevata. Non potendo la Corte supplire a tali omissioni - perche' la precisazione dell'oggetto della questione e l'accertamento del rapporto di rilevanza e di pregiudizialita' fra la stessa e il giudizio sulla controversia principale, oggetto del processo davanti all'autorita' giurisdizionale, spetta esclusivamente a questa -, gli atti vanno restituiti al giudice rimettente affinche' elimini le manchevolezze dell'ordinanza. (Restituzione degli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale del D.P.R. 13 novembre 1952, n. 3426, nella parte in cui - in asserito contrasto con l'art. 76 Cost. - violerebbe i limiti della legge delega 21 ottobre 1950, n. 841, in tema di riforma fondiaria).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23    co. 2