Sentenza 279/2019 (ECLI:IT:COST:2019:279)
Massima numero 42714
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAROSI  - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del  06/11/2019;  Decisione del  06/11/2019
Deposito del 20/12/2019; Pubblicazione in G. U. 27/12/2019
Massime associate alla pronuncia:  40949


Titolo
Reati e pene - Conversione delle pene pecuniarie - Attivazione del procedimento - Obbligo anche in caso di mancato svolgimento di attività esecutiva da parte dell'agente della riscossione entro ventiquattro mesi dalla presa in carico del ruolo - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza, della finalità rieducativa della pena e del diritto di difesa - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni - Monito al legislatore.

Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Magistrato di sorveglianza di Avellino in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost., dell'art. 238-bis, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 473, della legge n. 205 del 2017, che, ai fini dell'attivazione della procedura di conversione delle pene pecuniarie dinanzi al magistrato di sorveglianza, parifica all'ipotesi della comunicazione di esperimento infruttuoso della procedura esecutiva l'ipotesi di mancato esperimento della procedura esecutiva decorsi ventiquattro mesi dalla presa in carico del ruolo da parte dell'agente della riscossione. La scelta del legislatore non può ritenersi irragionevole né lesiva del diritto di difesa, considerato che presupposto per l'operatività della disposizione censurata è l'avvenuta notificazione dell'invito al pagamento, quanto meno con le forme dell'art. 140 cod. proc. civ., e che al condannato sono offerte molteplici possibilità di impugnativa giurisdizionale. L'istituto è anche compatibile con il principio della finalità rieducativa della pena, non essendo concretamente evitabile né la previsione di misure succedanee alla pena pecuniaria non corrisposta per insolvibilità, né che queste possano incorporare, rispetto a quella, un margine di maggiore afflittività. Deve essere cionondimeno ribadito il monito al legislatore, già formulato nella sentenza n. 108 del 1987, affinché intervenga sulla disciplina processuale della conversione, considerato che il procedimento di esecuzione della pena pecuniaria, del quale i provvedimenti di conversione costituiscono uno dei possibili esiti, non riesce, allo stato, ad assicurare né adeguati tassi di riscossione delle pene pecuniarie, né l'effettività della conversione delle pene pecuniarie non pagate, facendo sì che la pena pecuniaria non riesca a costituire in Italia un'alternativa credibile rispetto alle pene privative della libertà. (Precedenti citati: sentenze n. 3 del 2010, n. 212 del 2003, n. 108 del 1987 e n. 131 del 1979).

Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  30/05/2002  n. 115  art. 238  co. 3

legge  27/12/2017  n. 205  art. 1  co. 473

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24  co. 2

Costituzione  art. 27  co. 3

Altri parametri e norme interposte