Sentenza 71/1957 (ECLI:IT:COST:1957:71)
Massima numero 391
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI - Redattore JAEGER
Udienza Pubblica del
15/05/1957; Decisione del
15/05/1957
Deposito del 25/05/1957; Pubblicazione in G. U. 29/05/1957
Titolo
SENT. 71/57 C. LEGGI ED ATTI EQUIPARATI - VACATIO LEGIS - ART. 73, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE: NON AFFERMA IL PRINCIPIO DELLA IRRETROATTIVITA' DELLA LEGGE. RIFORMA FONDIARIA ED AGRARIA - ESPROPRIAZIONE - INDENNIZZO - ART. 18 LEGGE 21 OTTOBRE 1950, N. 841: DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' CON RIFERIMENTO AI VALORI ACCERTATI PER L'IMPOSTA STRAORDINARIA PROGRESSIVA SUL PATRIMONIO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. RIFORMA FONDIARIA ED AGRARIA - ART. 18 LEGGE 21 OTTOBRE 1950, N. 841 - NON HA CARATTERE RETROATTIVO.
SENT. 71/57 C. LEGGI ED ATTI EQUIPARATI - VACATIO LEGIS - ART. 73, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE: NON AFFERMA IL PRINCIPIO DELLA IRRETROATTIVITA' DELLA LEGGE. RIFORMA FONDIARIA ED AGRARIA - ESPROPRIAZIONE - INDENNIZZO - ART. 18 LEGGE 21 OTTOBRE 1950, N. 841: DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' CON RIFERIMENTO AI VALORI ACCERTATI PER L'IMPOSTA STRAORDINARIA PROGRESSIVA SUL PATRIMONIO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. RIFORMA FONDIARIA ED AGRARIA - ART. 18 LEGGE 21 OTTOBRE 1950, N. 841 - NON HA CARATTERE RETROATTIVO.
Testo
L'art. 73 della Costituzione disciplina, al terzo comma, soltanto il momento dell'entrata in vigore delle leggi e, piu' precisamente, la vacatio legis, ponendo la regola che le leggi entrano in vigore nel termine di quindici giorni dalla loro pubblicazione e ammettendo la possibilita' di eccezioni. Da tale disposizione non puo' desumersi un principio costituzionale generale sulla irretroattivita' di tutte le leggi, anche non penali. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 18 della legge di riforma fondiaria 21 ottobre 1950, n. 841, sollevata per il motivo che tale articolo, disponendo che l'indennita' per i terreni espropriati si determini con riferimento al valore accertato ai fini dell'imposta straordinaria sul patrimonio, istituita con decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 143, sarebbe in contrasto con l'art. 73, terzo comma, della Costituzione. Peraltro, l'indicata disposizione dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, non ha carattere retroattivo. Con essa il legislatore fa riferimento ad atti di dichiarazione e di accertamento di valori gia' compiuti, e alle situazioni giuridiche che ne derivano, non per disciplinarli nuovamente e in modo diverso, ma per assumerli quali elementi di fatto rilevanti per la determinazione di altre conseguenze.
L'art. 73 della Costituzione disciplina, al terzo comma, soltanto il momento dell'entrata in vigore delle leggi e, piu' precisamente, la vacatio legis, ponendo la regola che le leggi entrano in vigore nel termine di quindici giorni dalla loro pubblicazione e ammettendo la possibilita' di eccezioni. Da tale disposizione non puo' desumersi un principio costituzionale generale sulla irretroattivita' di tutte le leggi, anche non penali. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 18 della legge di riforma fondiaria 21 ottobre 1950, n. 841, sollevata per il motivo che tale articolo, disponendo che l'indennita' per i terreni espropriati si determini con riferimento al valore accertato ai fini dell'imposta straordinaria sul patrimonio, istituita con decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 143, sarebbe in contrasto con l'art. 73, terzo comma, della Costituzione. Peraltro, l'indicata disposizione dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, non ha carattere retroattivo. Con essa il legislatore fa riferimento ad atti di dichiarazione e di accertamento di valori gia' compiuti, e alle situazioni giuridiche che ne derivano, non per disciplinarli nuovamente e in modo diverso, ma per assumerli quali elementi di fatto rilevanti per la determinazione di altre conseguenze.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 73
co. 3
Altri parametri e norme interposte