Sentenza 72/1957 (ECLI:IT:COST:1957:72)
Massima numero 393
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del
15/05/1957; Decisione del
15/05/1957
Deposito del 25/05/1957; Pubblicazione in G. U. 29/05/1957
Massime associate alla pronuncia:
392
Titolo
SENT. 72/57 B. RIFORMA FONDIARIA ED AGRARIA - ALTIPIANO SILANO - ESPROPRIABILITA' DI PROPRIETA' TERRIERE PER LA PARTE ECCEDENTE I TRECENTO ETTARI - D.P.R. 16 SETTEMBRE 1951 N. 1022 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE NELLA PARTE IN CUI ESPROPRIA TERRENI COMPRESI NEL LIMITE DI RISPETTO.
SENT. 72/57 B. RIFORMA FONDIARIA ED AGRARIA - ALTIPIANO SILANO - ESPROPRIABILITA' DI PROPRIETA' TERRIERE PER LA PARTE ECCEDENTE I TRECENTO ETTARI - D.P.R. 16 SETTEMBRE 1951 N. 1022 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE NELLA PARTE IN CUI ESPROPRIA TERRENI COMPRESI NEL LIMITE DI RISPETTO.
Testo
Dalla circostanza che chi possiede meno di 300 ettari non e' soggetto ad esproprio in base alla legge Sila, deriva anche che il proprietario di piu' di 300 ettari puo' essere assoggettato ad espropriazione soltanto per la parte eccedente. E' pertanto incostituzionale, per eccesso dalla delega contenuta nell'art. 2 della citata legge Sila, il decreto legislativo 16 settembre 1951, n. 1022 per la parte in cui espropria terreni compresi nel limite di 300 ettari.
Dalla circostanza che chi possiede meno di 300 ettari non e' soggetto ad esproprio in base alla legge Sila, deriva anche che il proprietario di piu' di 300 ettari puo' essere assoggettato ad espropriazione soltanto per la parte eccedente. E' pertanto incostituzionale, per eccesso dalla delega contenuta nell'art. 2 della citata legge Sila, il decreto legislativo 16 settembre 1951, n. 1022 per la parte in cui espropria terreni compresi nel limite di 300 ettari.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
co. 1
Altri parametri e norme interposte