Sentenza 73/1957 (ECLI:IT:COST:1957:73)
Massima numero 395
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI  - Redattore PERASSI
Udienza Pubblica del  15/05/1957;  Decisione del  15/05/1957
Deposito del 25/05/1957; Pubblicazione in G. U. 29/05/1957
Massime associate alla pronuncia:  394


Titolo
SENT. 73/57 B. RIFORMA FONDIARIA ED AGRARIA - DETERMINAZIONE DELLA QUOTA ESPROPRIABILE DELLA PROPRIETA' TERRIERA PRIVATA - ART. 4 LEGGE 21 OTTOBRE 1950, N. 841, ED ARTICOLO UNICO LEGGE 16 AGOSTO 1952, N. 1206: RIFERIMENTO ALL'ESTENSIONE COMPLESSIVA DEI TERRENI POSSEDUTI DALL'ESPROPRIANDO IN TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Ai sensi dell'art. 4 della legge di riforma fondiaria 21 ottobre 1950, n. 841, e dell'articolo unico della legge 16 agosto 1952, n. 1206, la superficie dei terreni da espropriare nel comprensorio di riforma va determinata con riferimento all'estensione complessiva dei terreni posseduti dall'espropriando in tutto il territorio nazionale. Tali disposizioni non sono in contrasto con l'art. 44 della Costituzione, che prescrive al legislatore ordinario di fissare limiti alla proprieta' terriera secondo le regioni e le zone agrarie e di promuovere la trasformazione del latifondo. Pertanto e' infondata la questione di legittimita' costituzionale del citato art. 4 della legge n. 841 del 1950 e dell'articolo unico della legge 16 agosto 1952, n. 1206, in riferimento all'art. 44 della Costituzione. Cfr.: 62/57 C e 70/57 C.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 44

Altri parametri e norme interposte