Sentenza 280/2019 (ECLI:IT:COST:2019:280)
Massima numero 40950
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAROSI - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del
19/11/2019; Decisione del
19/11/2019
Deposito del 20/12/2019; Pubblicazione in G. U. 27/12/2019
Massime associate alla pronuncia:
41832
Titolo
Straniero - Espulsione amministrativa - Misure alternative al trattenimento in un centro di permanenza per i rimpatri (CPR) - Obbligo, disposto dal questore, di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso l'ufficio della forza pubblica territorialmente competente - Giudizio di convalida presso il giudice di pace - Necessità che avvenga in udienza con la partecipazione del difensore dell'interessato, eventualmente nominato d'ufficio - Omessa previsione - Denunciata violazione delle garanzie in materia di libertà personale nonché del diritto di difesa - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Straniero - Espulsione amministrativa - Misure alternative al trattenimento in un centro di permanenza per i rimpatri (CPR) - Obbligo, disposto dal questore, di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso l'ufficio della forza pubblica territorialmente competente - Giudizio di convalida presso il giudice di pace - Necessità che avvenga in udienza con la partecipazione del difensore dell'interessato, eventualmente nominato d'ufficio - Omessa previsione - Denunciata violazione delle garanzie in materia di libertà personale nonché del diritto di difesa - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte di cassazione, in riferimento agli artt. 13 e 24, secondo comma, Cost. - dell'art. 14, comma 1-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. d), n. 2), del d.l. n. 89 del 2011, conv., con modif., nella legge n. 129 del 2011, nella parte in cui non prevede che il giudizio di convalida della misura dell'obbligo di presentazione all'ufficio della forza pubblica territorialmente competente si svolga in udienza con la partecipazione necessaria del difensore dell'interessato, eventualmente nominato d'ufficio. Non è incompatibile con gli evocati parametri il procedimento disegnato dalla disposizione censurata, che prevede un contraddittorio meramente eventuale e cartolare, vista la sua più limitata incidenza sulla libertà personale non soltanto rispetto all'arresto e al fermo di polizia, ma anche rispetto al trattenimento in un centro di permanenza per i rimpatri (CPR) e all'accompagnamento coattivo alla frontiera, la cui convalida avviene, invece, in udienza, con la partecipazione necessaria di un difensore. Ciò anche in ragione del delimitato oggetto del giudizio di convalida dell'obbligo di presentazione all'ufficio della forza pubblica territorialmente competente, ove il giudice di pace è chiamato a verificare unicamente la sussistenza dei presupposti di adozione della misura e l'esistenza di un provvedimento di espulsione dotato di efficacia esecutiva, con il solo limite dell'eventuale "manifesta illegittimità" di quest'ultimo e dell'eventuale sussistenza di ragioni ostative all'espulsione. (Precedenti citati: sentenze n. 257 del 2004, n. 222 del 2004 e n. 144 del 1997).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte di cassazione, in riferimento agli artt. 13 e 24, secondo comma, Cost. - dell'art. 14, comma 1-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. d), n. 2), del d.l. n. 89 del 2011, conv., con modif., nella legge n. 129 del 2011, nella parte in cui non prevede che il giudizio di convalida della misura dell'obbligo di presentazione all'ufficio della forza pubblica territorialmente competente si svolga in udienza con la partecipazione necessaria del difensore dell'interessato, eventualmente nominato d'ufficio. Non è incompatibile con gli evocati parametri il procedimento disegnato dalla disposizione censurata, che prevede un contraddittorio meramente eventuale e cartolare, vista la sua più limitata incidenza sulla libertà personale non soltanto rispetto all'arresto e al fermo di polizia, ma anche rispetto al trattenimento in un centro di permanenza per i rimpatri (CPR) e all'accompagnamento coattivo alla frontiera, la cui convalida avviene, invece, in udienza, con la partecipazione necessaria di un difensore. Ciò anche in ragione del delimitato oggetto del giudizio di convalida dell'obbligo di presentazione all'ufficio della forza pubblica territorialmente competente, ove il giudice di pace è chiamato a verificare unicamente la sussistenza dei presupposti di adozione della misura e l'esistenza di un provvedimento di espulsione dotato di efficacia esecutiva, con il solo limite dell'eventuale "manifesta illegittimità" di quest'ultimo e dell'eventuale sussistenza di ragioni ostative all'espulsione. (Precedenti citati: sentenze n. 257 del 2004, n. 222 del 2004 e n. 144 del 1997).
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
25/07/1998
n. 286
art. 14
co. 1
decreto-legge
23/06/2011
n. 89
art. 3
co. 1
legge
02/08/2011
n. 129
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 13
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte