Sentenza 74/1957 (ECLI:IT:COST:1957:74)
Massima numero 397
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del
15/05/1957; Decisione del
15/05/1957
Deposito del 25/05/1957; Pubblicazione in G. U. 29/05/1957
Titolo
SENT. 74/57 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA CHE LO PROMUOVE - SUFFICIENTE MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - INCENSURABILITA'.
SENT. 74/57 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA CHE LO PROMUOVE - SUFFICIENTE MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - INCENSURABILITA'.
Testo
Non e' censurabile dalla Corte l'ordinanza di rimessione nella parte in cui il giudice a quo ha dato sufficiente ragione del suo convincimento circa la rilevanza, per la definizione del giudizio, della questione di legittimita' costituzionale. Conforme: 67/57 A.
Non e' censurabile dalla Corte l'ordinanza di rimessione nella parte in cui il giudice a quo ha dato sufficiente ragione del suo convincimento circa la rilevanza, per la definizione del giudizio, della questione di legittimita' costituzionale. Conforme: 67/57 A.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 134
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23