Sentenza 74/1957 (ECLI:IT:COST:1957:74)
Massima numero 400
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del
15/05/1957; Decisione del
15/05/1957
Deposito del 25/05/1957; Pubblicazione in G. U. 29/05/1957
Titolo
SENT. 74/57 E. RIFORMA FONDIARIA ED AGRARIA - LEGGE 12 MAGGIO 1950, N. 230 - EMANAZIONE E PUBBLICAZIONE DEI DECRETI DI ESPROPRIO ENTRO IL TERMINE PRESCRITTO DALL'ART. 5 - IMMISSIONE DELL'ENTE DI RIFORMA NEL POSSESSO DEI BENI ESPROPRIATI SUCCESSIVA ALLA SCADENZA DEL TERMINE-IRRILEVANZA.
SENT. 74/57 E. RIFORMA FONDIARIA ED AGRARIA - LEGGE 12 MAGGIO 1950, N. 230 - EMANAZIONE E PUBBLICAZIONE DEI DECRETI DI ESPROPRIO ENTRO IL TERMINE PRESCRITTO DALL'ART. 5 - IMMISSIONE DELL'ENTE DI RIFORMA NEL POSSESSO DEI BENI ESPROPRIATI SUCCESSIVA ALLA SCADENZA DEL TERMINE-IRRILEVANZA.
Testo
Entro il termine del 31 dicembre 1951, fissato nello art. 5 della legge di riforma fondiaria 12 maggio 1950, n. 230, dovevano essere emanati e pubblicati i decreti legislativi di esproprio, ma non doveva essere anche materialmente eseguito il trapasso dei beni espropriati all'Opera Sila.
Entro il termine del 31 dicembre 1951, fissato nello art. 5 della legge di riforma fondiaria 12 maggio 1950, n. 230, dovevano essere emanati e pubblicati i decreti legislativi di esproprio, ma non doveva essere anche materialmente eseguito il trapasso dei beni espropriati all'Opera Sila.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
co. 1
Altri parametri e norme interposte