Sentenza 74/1957 (ECLI:IT:COST:1957:74)
Massima numero 401
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI  - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del  15/05/1957;  Decisione del  15/05/1957
Deposito del 25/05/1957; Pubblicazione in G. U. 29/05/1957
Massime associate alla pronuncia:  396  397  398  399  400  402


Titolo
SENT. 74/57 F. RIFORMA FONDIARIA ED AGRARIA - DIVERSITA' DI DISCIPLINE LEGISLATIVE IN RELAZIONE ALLE ZONE DI APPLICAZIONE - ESTENSIONE AUTOMATICA DI DISPOSIZIONI INTEGRATRICI O MODIFICATRICI - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.

Testo
Le leggi di attuazione della riforma fondiaria vanno considerate separatamente, nonostante i riferimenti materiali ed i punti sostanziali di contatto, costituenti ciascuna di esse un proprio particolare sistema, aderente alle peculiari condizioni fisiche, economiche e sociali della rispettiva zona di applicazione. Conseguentemente, non e' lecito estendere - senza che una norma espressamente lo consenta - le integrazioni o modificazioni delle disposizioni di una legge di riforma alle corrispondenti disposizioni di un'altra. (Nella specie la Corte, nell'enunciare tale principio, ha escluso che per affermare la inefficacia delle donazioni obnuziali stipulate dopo il 15 novembre 1949, in sede di realizzazione della riforma fondiaria nel comprensorio silano, si potesse invocare l'art. 4, primo comma, della legge 18 maggio 1951, n. 333, che richiamava l'art. 20 della c.d. legge stralcio 21 ottobre 1950, n. 841).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte