Sentenza 74/1957 (ECLI:IT:COST:1957:74)
Massima numero 402
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del
15/05/1957; Decisione del
15/05/1957
Deposito del 25/05/1957; Pubblicazione in G. U. 29/05/1957
Titolo
SENT. 74/57 G. RIFORMA FONDIARIA ED AGRARIA - ALTIPIANO SILANO - LEGGE 12 MAGGIO 1950, N. 230 - ACCERTAMENTO DELLA PROPRIETA' TERRIERA PRIVATA AL 15 NOVEMBRE 1949 - TRASFERIMENTI A CAUSA DI MORTE E DONAZIONI OBNUZIALI - DECRETI PRESIDENZIALI 24 DICEMBRE 1951, NN. 1478, 1481 E 1487 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 74/57 G. RIFORMA FONDIARIA ED AGRARIA - ALTIPIANO SILANO - LEGGE 12 MAGGIO 1950, N. 230 - ACCERTAMENTO DELLA PROPRIETA' TERRIERA PRIVATA AL 15 NOVEMBRE 1949 - TRASFERIMENTI A CAUSA DI MORTE E DONAZIONI OBNUZIALI - DECRETI PRESIDENZIALI 24 DICEMBRE 1951, NN. 1478, 1481 E 1487 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Nel sistema della legge 12 maggio 1950, n. 230 la proprieta' terriera delle persone private - singoli o societa' - che dev'essere presa in considerazione, ai fini dello scorporo, e' quella risultante alla data del 15 novembre 1949. I terreni acquistati per successione a causa di morte da discendenti in linea retta sono invece esclusi dal computo, purche' il trasferimento si sia verificato prima della entrata in vigore della legge. La citata legge, all'art. 27, stabilisce un termine piu' rigoroso per i trasferimenti a titolo gratuito, sanzionandone l'inefficacia se stipulati dopo il 1 gennaio 1948. Il fatto che da questa disposizione siano espressamente eccettuate "le donazioni in contemplazione di matrimonio e le donazioni a favore di enti morali di beneficenza, di assistenza e di istruzione", non implica che di tali donazioni, se stipulate dopo il 15 novembre 1949, si possa tener conto per determinare la consistenza della proprieta'. Pertanto e' infondata la questione di legittimita' costituzionale dei decreti presidenziali 24 dicembre 1951, nn. 1478, 1481 e 1487, sollevata per il motivo che tali decreti - avendo assoggettato allo scorporo terreni donati in contemplazione di matrimonio con atto 18 maggio 1950 - sarebbero stati emessi in violazione dell'art. 27 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e quindi oltre i limiti della delega legislativa fatta al Governo con l'art. 5 della stessa legge.
Nel sistema della legge 12 maggio 1950, n. 230 la proprieta' terriera delle persone private - singoli o societa' - che dev'essere presa in considerazione, ai fini dello scorporo, e' quella risultante alla data del 15 novembre 1949. I terreni acquistati per successione a causa di morte da discendenti in linea retta sono invece esclusi dal computo, purche' il trasferimento si sia verificato prima della entrata in vigore della legge. La citata legge, all'art. 27, stabilisce un termine piu' rigoroso per i trasferimenti a titolo gratuito, sanzionandone l'inefficacia se stipulati dopo il 1 gennaio 1948. Il fatto che da questa disposizione siano espressamente eccettuate "le donazioni in contemplazione di matrimonio e le donazioni a favore di enti morali di beneficenza, di assistenza e di istruzione", non implica che di tali donazioni, se stipulate dopo il 15 novembre 1949, si possa tener conto per determinare la consistenza della proprieta'. Pertanto e' infondata la questione di legittimita' costituzionale dei decreti presidenziali 24 dicembre 1951, nn. 1478, 1481 e 1487, sollevata per il motivo che tali decreti - avendo assoggettato allo scorporo terreni donati in contemplazione di matrimonio con atto 18 maggio 1950 - sarebbero stati emessi in violazione dell'art. 27 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e quindi oltre i limiti della delega legislativa fatta al Governo con l'art. 5 della stessa legge.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
co. 1
Altri parametri e norme interposte