Sentenza 75/1957 (ECLI:IT:COST:1957:75)
Massima numero 404
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI  - Redattore JAEGER
Udienza Pubblica del  15/05/1957;  Decisione del  15/05/1957
Deposito del 25/05/1957; Pubblicazione in G. U. 29/05/1957
Massime associate alla pronuncia:  403  405


Titolo
SENT. 75/57 B. RIFORMA FONDIARIA ED AGRARIA - LEGGI 12 MAGGIO 1950, N. 230, E 21 OTTOBRE 1950, N. 841 - ACCERTAMENTO DELLA CONSISTENZA DEI PATRIMONI TERRIERI PRIVATI - RIFERIMENTO AL 15 NOVEMBRE 1949. RIFORMA FONDIARIA ED AGRARIA - LEGGI 21 OTTOBRE 1950, N. 841 - ART. 4, QUARTO COMMA: TERRENI TRASFERITI MORTIS CAUSA FINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE AI DISCENDENTI IN LINEA RETTA; COMPUTO NEL PATRIMONIO DEI DISCENDENTI - TRASFERIMENTI SUCCESSIVI AI DECRETI LEGISLATIVI CHE DETERMINANO LE ZONE DI RIFORMA - INEFFICACIA - D.P.R. 28 DICEMBRE 1952, N. 4269 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Le leggi di riforma fondiaria 12 maggio 1950, n. 230 (c.d. legge Sila) e 21 ottobre 1950, n. 841 (c.d. legge stralcio) stabiliscono, come principio generale, che l'accertamento della consistenza dei patrimoni terrieri privati debba esser fatto con riferimento alla data del 15 novembre 1949. La disposizione dell'art. 4, quarto comma, della legge stralcio: "i terreni trasferiti a causa di morte dal 15 novembre 1949 fino all'entrata in vigore della presente legge ai discendenti in linea retta sono inclusi nel computo del patrimonio di detti discendenti" - contiene una deroga al principio generale sopra indicato e non puo' essere percio' applicata oltre i casi e i tempi in essa considerati -. Alle parole "fino all'entrata in vigore della presente legge" non puo' essere attribuito un significato diverso da quello letterale solo perche' la legge stralcio e' essenzialmente una legge di delegazione, emanata per consentire al Governo di applicare ad altri territori suscettibili di riforma le norme, opportunamente modificate, della legge Sila. Per "entrata in vigore" deve intendersi la data in cui la legge stralcio entro' formalmente in vigore, inserendosi nell'ordinamento giuridico (29 maggio 1950), non la data in cui entrarono in vigore i singoli decreti legislativi, che determinarono i territori suscettibili di riforma, nei quali la legge doveva concretamente applicarsi. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale del D.P.R. 28 dicembre 1952, n. 4269, sollevata per il motivo che tale decreto, essendosi determinata la quota di scorporo senza tener conto di una successione mortis causa a favore di discendenti diretti, apertasi dopo l'entrata in vigore della legge stralcio, ma prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 7 febbraio 1951, n. 67, sarebbe stato emesso in violazione del citato art. 4, comma quarto, della legge stralcio, e quindi oltre i limiti della delega legislativa fatta al Governo con l'art. 1 della stessa legge.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77  co. 1

Altri parametri e norme interposte

legge  21/10/1950  n. 841  art. 4    co. 4