Ordinanza 76/1957 (ECLI:IT:COST:1957:76)
Massima numero 406
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI  - Redattore PERASSI
Udienza Pubblica del  16/05/1957;  Decisione del  16/05/1957
Deposito del 25/05/1957; Pubblicazione in G. U. 29/05/1957
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 76/57. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA CHE LO PROMUOVE - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - FATTISPECIE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.

Testo
L'ordinanza di rimessione che non motivi in punto di rilevanza elude il precetto dell'art. 23, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, il quale fa obbligo al giudice a quo di esporre termini e motivi della questione sollevata. Non potendo la Corte supplire a tale omissione, gli atti vanno restituiti al giudice rimettente affinche' elimini le manchevolezze dell'ordinanza. (Restituzione degli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale del D.P.R. 28 dicembre 1952, n. 4324, nella parte in cui - in asserito contrasto con l'art. 76 Cost. - violerebbe i limiti della legge delega 21 ottobre 1950, n. 841, art. 4, in quanto nel procedere allo scorporo si sarebbe tenuto conto di dati catastali meramente errati).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 134

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23    co. 2