Ordinanza 77/1957 (ECLI:IT:COST:1957:77)
Massima numero 407
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI  - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del  16/05/1957;  Decisione del  16/05/1957
Deposito del 25/05/1957; Pubblicazione in G. U. 29/05/1957
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 77/57. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA CHE LO PROMUOVE - INSUFFICIENTE DIMOSTRAZIONE DELLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - FATTISPECIE: MANCATA RISOLUZIONE DI QUESTIONI PREGIUDIZIALI RISPETTO AL GIUDIZIO DI RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.

Testo
Spetta al giudice a quo - cui vanno a tal fine restituiti gli atti - accertare la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale sottoposta al suo esame e darne nell'ordinanza di rimessione sufficiente dimostrazione, tanto piu' quando tale giudizio richiede la risoluzione di questioni pregiudiziali afferenti al merito della controversia. (Restituzione degli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale del D.P.R. 25 luglio 1950, n. 516, nella parte in cui - in asserito contrasto con l'art. 76 Cost. - violerebbe i limiti della delegazione conferita con la legge 12 maggio 1950, n. 230, in tema di riforma fondiaria).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 134

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23    co. 2