Sentenza 78/1957 (ECLI:IT:COST:1957:78)
Massima numero 411
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI - Redattore JAEGER
Udienza Pubblica del
16/05/1957; Decisione del
16/05/1957
Deposito del 25/05/1957; Pubblicazione in G. U. 29/05/1957
Titolo
SENT. 78/57 D. RIFORMA FONDIARIA ED AGRARIA - DONAZIONI - DONAZIONE OBNUZIALE - CARATTERI - COD. CIV., ART. 785 - ESPRESSIONE USATA NELL'ART. 20, PRIMO COMMA, DELLA LEGGE 21 OTTOBRE 1950, N. 841 - NON CORRISPONDENZA CON QUELLA DEL CODICE CIVILE - CONSEGUENZE.
SENT. 78/57 D. RIFORMA FONDIARIA ED AGRARIA - DONAZIONI - DONAZIONE OBNUZIALE - CARATTERI - COD. CIV., ART. 785 - ESPRESSIONE USATA NELL'ART. 20, PRIMO COMMA, DELLA LEGGE 21 OTTOBRE 1950, N. 841 - NON CORRISPONDENZA CON QUELLA DEL CODICE CIVILE - CONSEGUENZE.
Testo
La figura della donazione obnuziale ha caratteri particolari, in quanto gode di uno speciale regime formale, e' concepita come un negozio unilaterale, valido ed irrevocabile senza bisogno di accettazione del donatario, ma subordinato al fatto che segua il matrimonio, la cui celebrazione opera quindi come condicio iuris e ne determina il momento di efficacia. L'espressione "donazioni in contemplazione di matrimonio" - che si rinviene nell'art. 20, primo comma, della legge 21 ottobre 1950, n. 841 (c.d. legge stralcio) - non corrisponde testualmente a quella dell'art. 785 cod. civ. nella quale si richiede un esplicito riferimento ad "un determinato futuro matrimonio". Di conseguenza, quando risulti il fatto che una donazione e' stata posta in essere con riguardo a un determinato futuro matrimonio, e' da ritenere che essa rientri nelle eccezioni previste dall'art. 20 citato al principio della inefficacia di diritto nei confronti degli Enti di riforma fondiaria degli atti fra vivi a titolo gratuito - se posteriori al 1 gennaio 1948 -, anche se non vi sia contenuta una espressa menzione del matrimonio contemplato.
La figura della donazione obnuziale ha caratteri particolari, in quanto gode di uno speciale regime formale, e' concepita come un negozio unilaterale, valido ed irrevocabile senza bisogno di accettazione del donatario, ma subordinato al fatto che segua il matrimonio, la cui celebrazione opera quindi come condicio iuris e ne determina il momento di efficacia. L'espressione "donazioni in contemplazione di matrimonio" - che si rinviene nell'art. 20, primo comma, della legge 21 ottobre 1950, n. 841 (c.d. legge stralcio) - non corrisponde testualmente a quella dell'art. 785 cod. civ. nella quale si richiede un esplicito riferimento ad "un determinato futuro matrimonio". Di conseguenza, quando risulti il fatto che una donazione e' stata posta in essere con riguardo a un determinato futuro matrimonio, e' da ritenere che essa rientri nelle eccezioni previste dall'art. 20 citato al principio della inefficacia di diritto nei confronti degli Enti di riforma fondiaria degli atti fra vivi a titolo gratuito - se posteriori al 1 gennaio 1948 -, anche se non vi sia contenuta una espressa menzione del matrimonio contemplato.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
co. 1
Altri parametri e norme interposte