Sentenza 78/1957 (ECLI:IT:COST:1957:78)
Massima numero 412
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI  - Redattore JAEGER
Udienza Pubblica del  16/05/1957;  Decisione del  16/05/1957
Deposito del 25/05/1957; Pubblicazione in G. U. 29/05/1957
Massime associate alla pronuncia:  408  409  410  411


Titolo
SENT. 78/57 E. RIFORMA FONDIARIA ED AGRARIA - LEGGE 21 OTTOBRE 1950, N. 841 - ART. 20, PRIMO COMMA: VALIDITA' DELLE DONAZIONI IN CONTEMPLAZIONE DI MATRIMONIO POSTERIORI AL 1 GENNAIO 1948 - OMESSA MENZIONE DEL MATRIMONIO CONTEMPLATO, NELL'ATTO DI DONAZIONE - IRRILEVANZA - D.P.R. 6 DICEMBRE 1952, N. 4249 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Le "donazioni in contemplazione di matrimonio", che l'art. 20, primo comma, della legge 21 ottobre 1950, n. 841 non comprende negli atti fra vivi a titolo gratuito dichiarati inefficaci di diritto nei confronti degli Enti di riforma, se posteriori al 1 gennaio 1948, non devono avere i requisiti formali rigorosamente prescritti dall'art. 785 Cod. civ.. Quando risulti infatti esaurientemente dimostrato che una donazione e' stata posta in essere riguardo a un determinato futuro matrimonio, essa rientra fra quelle previste dall'art. 20 della legge citata, anche se l'atto non contenga una espressa menzione del matrimonio contemplato. Pertanto il D.I.R. 6 dicembre 1952, n. 4249, con cui e' stata disposta l'espropriazione di un fondo donato in contemplazione di matrimonio, e' costituzionalmente illegittimo, perche' viola l'art. 20 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, ed eccede i limiti della delega legislativa fatta al Governo con l'art. 1 della stessa legge.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77  co. 1

Altri parametri e norme interposte