Sentenza 79/1957 (ECLI:IT:COST:1957:79)
Massima numero 415
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI - Redattore JAEGER
Udienza Pubblica del
16/05/1957; Decisione del
16/05/1957
Deposito del 25/05/1957; Pubblicazione in G. U. 29/05/1957
Titolo
SENT. 79/57 C. RIFORMA FONDIARIA ED AGRARIA - ACCERTAMENTO DELLA PROPRIETA' TERRIERA PRIVATA SOGGETTA AD ESPROPRIO - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TERRENI LASCIATI AL PRIMO FIGLIO NASCITURO, NON CONCEPITO, DELL'ESPROPRIANDO - D.P.R. 19 NOVEMBRE 1952, N. 2080 - INCLUSIONE DI DETTI TERRENI NEL COMPUTO DEL PATRIMONIO DELL'ESPROPRIANDO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 79/57 C. RIFORMA FONDIARIA ED AGRARIA - ACCERTAMENTO DELLA PROPRIETA' TERRIERA PRIVATA SOGGETTA AD ESPROPRIO - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TERRENI LASCIATI AL PRIMO FIGLIO NASCITURO, NON CONCEPITO, DELL'ESPROPRIANDO - D.P.R. 19 NOVEMBRE 1952, N. 2080 - INCLUSIONE DI DETTI TERRENI NEL COMPUTO DEL PATRIMONIO DELL'ESPROPRIANDO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
In base alle disposizioni del Codice civile (artt. 462, 643, 715 e 784), i beni che formano oggetto di testamento o di donazione a favore di un nascituro non concepito sono sottratti alla disponibilita' di chi ne diventera' o ridiventera' titolare qualora si accerti che l'evento della nascita non puo' piu' verificarsi. Ai fini dell'applicazione delle leggi di riforma fondiaria il patrimonio riservato per testamento o per donazione ad un nascituro non concepito dev'essere considerato come un patrimonio a se' stante per quanto concerne l'assoggettabilita' all'esproprio. Il D.P.R. 19 novembre 1952, n. 2080 - col quale sono stati assoggettati ad esproprio di una quota nel loro insieme, come se fossero un solo patrimonio, i terreni di Nicola Ginnari Satriani e quelli riservati al suo primo figlio nascituro in base a testamento di Giuseppe Ginnari Satriani - e' costituzionalmente illegittimo, perche' emesso in violazione dell'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e quindi oltre i limiti della delega fatta al Governo con l'art. 1 della stessa legge.
In base alle disposizioni del Codice civile (artt. 462, 643, 715 e 784), i beni che formano oggetto di testamento o di donazione a favore di un nascituro non concepito sono sottratti alla disponibilita' di chi ne diventera' o ridiventera' titolare qualora si accerti che l'evento della nascita non puo' piu' verificarsi. Ai fini dell'applicazione delle leggi di riforma fondiaria il patrimonio riservato per testamento o per donazione ad un nascituro non concepito dev'essere considerato come un patrimonio a se' stante per quanto concerne l'assoggettabilita' all'esproprio. Il D.P.R. 19 novembre 1952, n. 2080 - col quale sono stati assoggettati ad esproprio di una quota nel loro insieme, come se fossero un solo patrimonio, i terreni di Nicola Ginnari Satriani e quelli riservati al suo primo figlio nascituro in base a testamento di Giuseppe Ginnari Satriani - e' costituzionalmente illegittimo, perche' emesso in violazione dell'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e quindi oltre i limiti della delega fatta al Governo con l'art. 1 della stessa legge.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
co. 1
Altri parametri e norme interposte