Sentenza 281/2019 (ECLI:IT:COST:2019:281)
Massima numero 40951
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAROSI - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
20/11/2019; Decisione del
20/11/2019
Deposito del 20/12/2019; Pubblicazione in G. U. 27/12/2019
Titolo
Ambiente - Norme della Regione Lazio - Territori percorsi da incendio - Ricostituzione dei soprassuoli delle zone boscate e dei pascoli - Interventi non finanziati con risorse pubbliche - Realizzazione previa comunicazione - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con i principi fondamentali nelle materie del governo del territorio e/o della protezione civile - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Ambiente - Norme della Regione Lazio - Territori percorsi da incendio - Ricostituzione dei soprassuoli delle zone boscate e dei pascoli - Interventi non finanziati con risorse pubbliche - Realizzazione previa comunicazione - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con i principi fondamentali nelle materie del governo del territorio e/o della protezione civile - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dell'art. 1, comma 1, lett. c), della legge reg. Lazio n. 7 del 2018, introduttivo dell'art. 67-bis della legge reg. Lazio n. 39 del 2002, che condiziona a una mera comunicazione, la realizzazione, entro i primi quindici mesi dall'evento calamitoso, di interventi a carattere selvicolturale o di ingegneria naturalistica per la ricostituzione dei soprassuoli delle zone boscate e dei pascoli percorsi da incendio, qualora non finanziati con risorse pubbliche. La disposizione impugnata si mantiene entro l'area non normata dall'art. 10, comma 1, sesto periodo, della legge-quadro n. 353 del 2000, in materia di incendi boschivi, assunta quale parametro interposto, che vieta di eseguire, nei cinque anni dall'evento calamitoso, salva la specifica autorizzazione ministeriale o regionale, tali attività, ma solo se finanziate con risorse pubbliche. (Precedente citato: sentenza n. 303 del 2013).
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dell'art. 1, comma 1, lett. c), della legge reg. Lazio n. 7 del 2018, introduttivo dell'art. 67-bis della legge reg. Lazio n. 39 del 2002, che condiziona a una mera comunicazione, la realizzazione, entro i primi quindici mesi dall'evento calamitoso, di interventi a carattere selvicolturale o di ingegneria naturalistica per la ricostituzione dei soprassuoli delle zone boscate e dei pascoli percorsi da incendio, qualora non finanziati con risorse pubbliche. La disposizione impugnata si mantiene entro l'area non normata dall'art. 10, comma 1, sesto periodo, della legge-quadro n. 353 del 2000, in materia di incendi boschivi, assunta quale parametro interposto, che vieta di eseguire, nei cinque anni dall'evento calamitoso, salva la specifica autorizzazione ministeriale o regionale, tali attività, ma solo se finanziate con risorse pubbliche. (Precedente citato: sentenza n. 303 del 2013).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Lazio
22/10/2018
n. 7
art. 3
co. 1
legge della Regione Lazio
28/10/2002
n. 39
art. 67
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
legge 21/11/2000
n. 353
art. 10
co. 1 sesto periodo