Regioni - Regioni a statuto ordinario - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata - Norme relative al procedimento di adozione dei decreti legislativi, al monitoraggio sulla garanzia dell'erogazione dei LEP, agli adempimenti successivi al monitoraggio, e che fanno salva la determinazione dei LEP e dei relativi costi e fabbisogni standard secondo la disciplina previgente - Disposizioni collegate divenute inapplicabili in ragione della dichiarata illegittimità costituzionale delle modalità di delega per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) - Illegittimità costituzionale consequenziale. (Classif. 215015).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo in via consequenziale l’art. 3, commi 2, 4, 5, 6, 8 – questo in relazione all’inciso «secondo le modalità di cui all’articolo 1, commi 793 e 796, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,» – e 10 della legge n. 86 del 2024, in tema di attuazione dell’autonomia differenziata. L’accoglimento della questione relativa all’art. 3, commi 1 e 9, determina l’illegittimità costituzionale in via consequenziale anche dell’art. 3, comma 10 (strettamente connesso al comma 9), e dei commi 2 (che regola il procedimento di adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1), 4 (che affida ai decreti di cui al comma 1 la disciplina del monitoraggio sulla garanzia dell’erogazione dei LEP), 5 e 6 (riguardanti adempimenti successivi allo stesso monitoraggio), in quanto, poiché strettamente connessi a quelli caducati, sono divenuti inapplicabili. (Precedenti: S. 113/23 - mass. 45572; S. 193/22 - mass. 44924).