Sentenza 80/1957 (ECLI:IT:COST:1957:80)
Massima numero 418
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI - Redattore PETROCELLI
Udienza Pubblica del
16/05/1957; Decisione del
16/05/1957
Deposito del 25/05/1957; Pubblicazione in G. U. 29/05/1957
Titolo
SENT. 80/57 C. RIFORMA FONDIARIA ED AGRARIA - BENI INDIVISI - ESPROPRIABILITA' DELLA QUOTA SPETTANTE AL CONDOMINO SOGGETTO ALLA RIFORMA - OBBLIGO DELLA FISSAZIONE DI UN TERMINE PER L'INIZIO DELLA DIVISIONE GIUDIZIALE - INSUSSISTENZA - ART. 8 LEGGE 18 MAGGIO 1951, N. 333 - CONTENUTO - D.P.R. OTTOBRE 1952, N. 1613 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 80/57 C. RIFORMA FONDIARIA ED AGRARIA - BENI INDIVISI - ESPROPRIABILITA' DELLA QUOTA SPETTANTE AL CONDOMINO SOGGETTO ALLA RIFORMA - OBBLIGO DELLA FISSAZIONE DI UN TERMINE PER L'INIZIO DELLA DIVISIONE GIUDIZIALE - INSUSSISTENZA - ART. 8 LEGGE 18 MAGGIO 1951, N. 333 - CONTENUTO - D.P.R. OTTOBRE 1952, N. 1613 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'espropriazione per l'attuazione della riforma fondiaria puo' aver luogo anche nell'ipotesi di terreno indiviso; in tal caso, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 maggio 1951, n. 333 l'ente di riforma provvede all'espropriazione del terreno oggetto della comunione fino ad esaurire il valore della quota ideale spettante al condomino espropriando; e la immissione in possesso, conseguente al provvedimento di esproprio, implica necessariamente una determinazione concreta della quota oggetto della espropriazione mantenuta nei limiti della parte assegnata all'espropriando, al quale deve essere intestato il piano particolareggiato concreto. Non sussiste, d'altro canto, per gli enti di riforma l'obbligo di fissare un termine perche' i condomini provvedano ad iniziare il giudizio di divisione, che lo stesso art. 8 considera come successivo alla espropriazione. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale, per eccesso di delega, in relazione all'art. 8 della legge n. 333 del 1951, del decreto legislativo 3 ottobre 1952, n. 1613 che ha espropriato la quota di terreni indivisi spettante al soggetto passivo della riforma, senza fissare alcun termine per l'inizio della divisione giudiziale.
L'espropriazione per l'attuazione della riforma fondiaria puo' aver luogo anche nell'ipotesi di terreno indiviso; in tal caso, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 maggio 1951, n. 333 l'ente di riforma provvede all'espropriazione del terreno oggetto della comunione fino ad esaurire il valore della quota ideale spettante al condomino espropriando; e la immissione in possesso, conseguente al provvedimento di esproprio, implica necessariamente una determinazione concreta della quota oggetto della espropriazione mantenuta nei limiti della parte assegnata all'espropriando, al quale deve essere intestato il piano particolareggiato concreto. Non sussiste, d'altro canto, per gli enti di riforma l'obbligo di fissare un termine perche' i condomini provvedano ad iniziare il giudizio di divisione, che lo stesso art. 8 considera come successivo alla espropriazione. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale, per eccesso di delega, in relazione all'art. 8 della legge n. 333 del 1951, del decreto legislativo 3 ottobre 1952, n. 1613 che ha espropriato la quota di terreni indivisi spettante al soggetto passivo della riforma, senza fissare alcun termine per l'inizio della divisione giudiziale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
co. 1
Altri parametri e norme interposte