Sentenza 80/1957 (ECLI:IT:COST:1957:80)
Massima numero 419
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI  - Redattore PETROCELLI
Udienza Pubblica del  16/05/1957;  Decisione del  16/05/1957
Deposito del 25/05/1957; Pubblicazione in G. U. 29/05/1957
Massime associate alla pronuncia:  416  417  418


Titolo
SENT. 80/57 D. RIFORMA FONDIARIA ED AGRARIA - BENI INDIVISI - ESPROPRIABILITA' DELLA QUOTA SPETTANTE AL CONDOMINO SOGGETTO ALLA RIFORMA - OBBLIGO DI CONTRADDITTORIO CON GLI ALTRI COMPROPRIETARI - INSUSSISTENZA - D.P.R. 3 OTTOBRE 1952, N. 1613 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Ai fini dell'attuazione della riforma fondiaria prevista dalla legge 21 ottobre 1950, n. 841 (c.d. legge stralcio) e dalla legge 18 maggio 1951, n. 333 (norme interpretative della legge stralcio) l'espropriazione puo' avere per oggetto una quota indivisa e il relativo procedimento non deve svolgersi in contraddittorio con gli altri comproprietari. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale, per eccesso di delega, del decreto legislativo 3 ottobre 1952, n. 1613 che ha espropriato la quota di terreni indivisi, spettante al soggetto passivo della riforma.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77  co. 1

Altri parametri e norme interposte