Sentenza 81/1957 (ECLI:IT:COST:1957:81)
Massima numero 421
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI  - Redattore MANCA
Udienza Pubblica del  16/05/1957;  Decisione del  16/05/1957
Deposito del 25/05/1957; Pubblicazione in G. U. 29/05/1957
Massime associate alla pronuncia:  420


Titolo
SENT. 81/57 B. RIFORMA FONDIARIA ED AGRARIA - ART. 4 LEGGE 21 OTTOBRE 1950, N. 841: "LA PROPRIETA' TERRIERA PRIVATA, NELLA SUA CONSISTENZA AL 15 NOVEMBRE 1949" - INTERPRETAZIONE. RIFORMA FONDIARIA ED AGRARIA - ART. 4 LEGGE 21 OTTOBRE 1950, N. 841: "REDDITO DOMINICALE DELL'INTERA PROPRIETA' AL 1 GENNAIO 1943" - INTERPRETAZIONE. RIFORMA FONDIARIA ED AGRARIA - D.P.R. 3 OTTOBRE 1952, N. 1755 - DETERMINAZIONE DELLA QUOTA ESPROPRIATA IN BASE AL REDDITO DOMINICALE AL 15 NOVEMBRE 1949, SULLA BASE DELLE TARIFFE D'ESTIMO IN VIGORE AL 1 GENNAIO 1943 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Per "consistenza al 15 novembre 1949" della proprieta' terriera privata, ai fini della legge 21 ottobre 1950, n. 841, deve intendersi non soltanto l'estensione, ma anche la qualita' e classe dei terreni. Il "reddito dominicale dell'intera proprieta'" - che costituisce uno dei due termini dai quali si ricava la percentuale di scorporo da applicare alla proprieta' terriera privata per l'attuazione della riforma fondiaria - va determinato sulla base delle tariffe d'estimo in vigore al 1 gennaio 1943 e con riferimento alla consistenza, cioe' all'estensione e alla qualita' e classe dei terreni, stabilizzata al 15 novembre 1949. Il D.P.R. 3 ottobre 1952, n. 1755, che, nel determinare la quota da espropriare, si e' attenuto a siffatti criteri, non ha ecceduto dai limiti della delega di cui alla legge 21 ottobre 1950, n. 841. Pertanto e' infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata al riguardo.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77  co. 1

Altri parametri e norme interposte