Sentenza 82/1957 (ECLI:IT:COST:1957:82)
Massima numero 424
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI  - Redattore MANCA
Udienza Pubblica del  16/05/1957;  Decisione del  16/05/1957
Deposito del 25/05/1957; Pubblicazione in G. U. 29/05/1957
Massime associate alla pronuncia:  422  423


Titolo
SENT. 82/57 C. RIFORMA FONDIARIA ED AGRARIA - COMUNIONE EREDITARIA - DIVISIONE POSTERIORE AL 15 NOVEMBRE 1949 - NON OPPONIBILITA' ALL'ENTE ESPROPRIANTE. RIFORMA AGRARIA - D.P.R. 28 DICEMBRE 1952, N. 1759 - DETERMINAZIONE DELLA QUOTA ESPROPRIATA SENZA TENER CONTO DI ATTO DI DIVISIONE POSTERIORE AL 15 NOVEMBRE 1949 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'atto di divisione, relativo a terreni soggetti a scorporo per l'attuazione della riforma fondiaria, e' irrilevante e non puo' comunque essere opposto all'Ente di riforma espropriante quando sia stato stipulato successivamente al 15 novembre 1949, data a cui fa riferimento l'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per la determinazione, ai fini della riforma, della consistenza della proprieta' terriera privata. Il D.P.R. 28 dicembre 1952, n. 4208, - che nel determinare la quota da espropriare, non ha tenuto conto dell'atto di divisione stipulato successivamente al 15 novembre 1949 dal soggetto passivo della riforma e dai suoi coerenti - non ha ecceduto dai limiti della delega di cui alla legge 21 ottobre 1950, n. 841. Pertanto e' infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata al riguardo.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77  co. 1

Altri parametri e norme interposte