Sentenza 281/2019 (ECLI:IT:COST:2019:281)
Massima numero 40952
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAROSI - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
20/11/2019; Decisione del
20/11/2019
Deposito del 20/12/2019; Pubblicazione in G. U. 27/12/2019
Titolo
Ambiente - Norme della Regione Lazio - Territori percorsi da incendio - Ricostituzione dei soprassuoli delle zone boscate e dei pascoli - Clausola di salvaguardia per aree particolari - Omessa previsione - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi fondamentali in materia di governo del territorio e/o della protezione civile - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Ambiente - Norme della Regione Lazio - Territori percorsi da incendio - Ricostituzione dei soprassuoli delle zone boscate e dei pascoli - Clausola di salvaguardia per aree particolari - Omessa previsione - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi fondamentali in materia di governo del territorio e/o della protezione civile - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. - dell'art. 1, comma 1, lett. c), della legge reg. Lazio n. 7 del 2018, introduttivo dell'art. 67-bis della legge reg. Lazio n. 39 del 2002, che disciplina le modalità di realizzazione degli interventi finalizzati alla ricostituzione dei soprassuoli delle zone boscate e dei pascoli percorsi da incendio. La norma impugnata, che non prevede una clausola di salvaguardia per fattispecie peculiari che dovrebbero godere di una tutela ambientale rafforzata (aree che siano contermini a parchi naturalistici, riserve nazionali o regionali e/o zone a protezione speciale, nonché a quelle situazioni ove siano riscontrabili aree di rischio idrogeologico), non determina un arretramento del livello di tutela ambientale, in quanto - tramite il richiamo all'art. 33, comma 3, della legge reg. Lazio n. 29 del 1997 - prescrive che qualsiasi intervento suddetto, all'interno di un'area naturale protetta regionale, debba essere sottoposto al nulla-osta dell'ente di gestione della stessa area, il quale valuta, nel caso di territori interessati da profili di rischio idrogeologico, anche gli aspetti più strettamente collegati all'equilibrio idrogeologico del territorio. Né si determina un abbassamento del livello di tutela ambientale per quei territori che, pur non rientrando all'interno di un'area naturale protetta, siano a essa «contermini», in quanto l'incipit della norma impugnata fa espressamente salvo il rispetto delle garanzie di salvaguardia ambientale prescritte a livello statale nei loro confronti.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. - dell'art. 1, comma 1, lett. c), della legge reg. Lazio n. 7 del 2018, introduttivo dell'art. 67-bis della legge reg. Lazio n. 39 del 2002, che disciplina le modalità di realizzazione degli interventi finalizzati alla ricostituzione dei soprassuoli delle zone boscate e dei pascoli percorsi da incendio. La norma impugnata, che non prevede una clausola di salvaguardia per fattispecie peculiari che dovrebbero godere di una tutela ambientale rafforzata (aree che siano contermini a parchi naturalistici, riserve nazionali o regionali e/o zone a protezione speciale, nonché a quelle situazioni ove siano riscontrabili aree di rischio idrogeologico), non determina un arretramento del livello di tutela ambientale, in quanto - tramite il richiamo all'art. 33, comma 3, della legge reg. Lazio n. 29 del 1997 - prescrive che qualsiasi intervento suddetto, all'interno di un'area naturale protetta regionale, debba essere sottoposto al nulla-osta dell'ente di gestione della stessa area, il quale valuta, nel caso di territori interessati da profili di rischio idrogeologico, anche gli aspetti più strettamente collegati all'equilibrio idrogeologico del territorio. Né si determina un abbassamento del livello di tutela ambientale per quei territori che, pur non rientrando all'interno di un'area naturale protetta, siano a essa «contermini», in quanto l'incipit della norma impugnata fa espressamente salvo il rispetto delle garanzie di salvaguardia ambientale prescritte a livello statale nei loro confronti.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Lazio
22/10/2018
n. 7
art. 3
co. 1
legge della Regione Lazio
28/10/2002
n. 39
art. 67
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte