Ordinanza 92/1957 (ECLI:IT:COST:1957:92)
Massima numero 436
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI - Redattore MANCA
Udienza Pubblica del
07/06/1957; Decisione del
07/06/1957
Deposito del 22/06/1957; Pubblicazione in G. U. 28/06/1957
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 92/57. SICUREZZA PUBBLICA - MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO (LIBERTA' DI) - ART. 113, COMMI PRIMO, SECONDO, TERZO, QUARTO, SESTO E SETTIMO T.U. LEGGI DI P.S. 18 GIUGNO 1931, N. 773 - CONTRASTO CON L'ART. 21 COST. - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA PER GIA' DICHIARATA ILLEGITTIMITA' DELLE NORME IMPUGNATE. (COST., ART. 136, COMMA PRIMO; LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ARTT. 26, SECONDO COMMA, 29 E 30, TERZO COMMA; NORME INTEGRATIVE, ART. 9, SECONDO COMMA).
ORD. 92/57. SICUREZZA PUBBLICA - MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO (LIBERTA' DI) - ART. 113, COMMI PRIMO, SECONDO, TERZO, QUARTO, SESTO E SETTIMO T.U. LEGGI DI P.S. 18 GIUGNO 1931, N. 773 - CONTRASTO CON L'ART. 21 COST. - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA PER GIA' DICHIARATA ILLEGITTIMITA' DELLE NORME IMPUGNATE. (COST., ART. 136, COMMA PRIMO; LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ARTT. 26, SECONDO COMMA, 29 E 30, TERZO COMMA; NORME INTEGRATIVE, ART. 9, SECONDO COMMA).
Testo
La norma dichiarata costituzionalmente illegittima cessa di avere efficacia e non puo' avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte. Pertanto, va dichiarata manifestamente infondata con ordinanza la questione di legittimita' costituzionale relativa a una disposizione di legge che una precedente pronuncia della Corte abbia gia' riconosciuto illegittima. (Nella specie era stata riproposta - in riferimento all'art. 21 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale delle norme di cui all'art. 113, commi primo, secondo, terzo, quarto, sesto e settimo T.U. leggi di p.s. 18 giugno 1931, n. 773, che vietavano di distribuire, mettere in circolazione o affiggere scritti o disegni in luogo pubblico o aperto al pubblico senza licenza dell'autorita' locale di p.s.). Cfr.: sent. n. 1 del 1956.
La norma dichiarata costituzionalmente illegittima cessa di avere efficacia e non puo' avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte. Pertanto, va dichiarata manifestamente infondata con ordinanza la questione di legittimita' costituzionale relativa a una disposizione di legge che una precedente pronuncia della Corte abbia gia' riconosciuto illegittima. (Nella specie era stata riproposta - in riferimento all'art. 21 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale delle norme di cui all'art. 113, commi primo, secondo, terzo, quarto, sesto e settimo T.U. leggi di p.s. 18 giugno 1931, n. 773, che vietavano di distribuire, mettere in circolazione o affiggere scritti o disegni in luogo pubblico o aperto al pubblico senza licenza dell'autorita' locale di p.s.). Cfr.: sent. n. 1 del 1956.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 21
Altri parametri e norme interposte