Sentenza 281/2019 (ECLI:IT:COST:2019:281)
Massima numero 40953
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAROSI  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  20/11/2019;  Decisione del  20/11/2019
Deposito del 20/12/2019; Pubblicazione in G. U. 27/12/2019
Massime associate alla pronuncia:  40951  40952  41833  41834


Titolo
Sopravvenienze nel giudizio in via principale - Ius superveniens modificativo della disposizione impugnata e successivamente abrogato - Ininfluenza - Esclusione della cessazione della materia del contendere.

Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24, commi da 1 a 8, della legge reg. Lazio n. 7 del 2018, non può essere dichiarata la cessazione del contendere a seguito delle modifiche apportate dalle leggi reg. Lazio n. 12 del 2018 e n. 8 del 2019, che, rispettivamente, hanno introdotto e abrogato un inciso in coda al comma 1 della norma impugnata dal Governo. La disposizione infatti non risulta influenzata dalle modifiche indicate, cosicché esse non sono satisfattive.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Lazio  22/10/2018  n. 7  art. 24  co. 1

legge della Regione Lazio  22/10/2018  n. 7  art. 24  co. 2

legge della Regione Lazio  22/10/2018  n. 7  art. 24  co. 3

legge della Regione Lazio  22/10/2018  n. 7  art. 24  co. 4

legge della Regione Lazio  22/10/2018  n. 7  art. 24  co. 5

legge della Regione Lazio  22/10/2018  n. 7  art. 24  co. 6

legge della Regione Lazio  22/10/2018  n. 7  art. 24  co. 7

legge della Regione Lazio  22/10/2018  n. 7  art. 24  co. 8

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte