Ordinanza 94/1957 (ECLI:IT:COST:1957:94)
Massima numero 440
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI - Redattore PETROCELLI
Udienza Pubblica del
07/06/1957; Decisione del
07/06/1957
Deposito del 22/06/1957; Pubblicazione in G. U. 28/06/1957
Massime associate alla pronuncia:
439
Titolo
ORD. 94/57 B. SICUREZZA PUBBLICA - QUESTUA E MENDICITA' - AUTORIZZAZIONE PRESCRITTA PER LA PUBBLICA RACCOLTA DI FONDI - ART. 156 T.U. DELLE LEGGI DI P.S., APPROVATO CON R.D. 18 GIUGNO 1931, N. 773 - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 17, 18, 21 E 49 COST. - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 94/57 B. SICUREZZA PUBBLICA - QUESTUA E MENDICITA' - AUTORIZZAZIONE PRESCRITTA PER LA PUBBLICA RACCOLTA DI FONDI - ART. 156 T.U. DELLE LEGGI DI P.S., APPROVATO CON R.D. 18 GIUGNO 1931, N. 773 - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 17, 18, 21 E 49 COST. - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
Va dichiarata la manifesta infondatezza di una questione di legittimita' costituzionale nel caso in cui la medesima questione sia stata gia' ritenuta non fondata sotto gli stessi profili denunziati e non venga addotto alcun nuovo argomento tale da indurre la Corte a modificare la precedente giurisprudenza. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 17, 18, 21 e 49 Cost. - dell'art. 156 del T.U. delle leggi di p.s., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, che richiede l'autorizzazione dell'Autorita' amministrativa per la pubblica raccolta di fondi, per cui violerebbe i diritti costituzionali di riunione, di associazione e di manifestazione del proprio pensiero, nonche' il diritto di associarsi liberamente in partiti, in quanto tali diritti potrebbero difficilmente essere esercitati senza una adeguata liberta' nella raccolta di mezzi economici). Cfr.: sent. n. 2 del 1957.
Va dichiarata la manifesta infondatezza di una questione di legittimita' costituzionale nel caso in cui la medesima questione sia stata gia' ritenuta non fondata sotto gli stessi profili denunziati e non venga addotto alcun nuovo argomento tale da indurre la Corte a modificare la precedente giurisprudenza. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 17, 18, 21 e 49 Cost. - dell'art. 156 del T.U. delle leggi di p.s., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, che richiede l'autorizzazione dell'Autorita' amministrativa per la pubblica raccolta di fondi, per cui violerebbe i diritti costituzionali di riunione, di associazione e di manifestazione del proprio pensiero, nonche' il diritto di associarsi liberamente in partiti, in quanto tali diritti potrebbero difficilmente essere esercitati senza una adeguata liberta' nella raccolta di mezzi economici). Cfr.: sent. n. 2 del 1957.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 17
Costituzione
art. 18
Costituzione
art. 21
Costituzione
art. 49
Altri parametri e norme interposte