Ordinanza 95/1957 (ECLI:IT:COST:1957:95)
Massima numero 441
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI - Redattore CAPPI
Udienza Pubblica del
07/06/1957; Decisione del
07/06/1957
Deposito del 22/06/1957; Pubblicazione in G. U. 28/06/1957
Titolo
ORD. 95/57 A. SICUREZZA PUBBLICA - CIRCOLAZIONE E SOGGIORNO (LIBERTA' DI) - FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO - RIMPATRIO OBBLIGATORIO E PER TRADUZIONE - ART. 157, SECONDO E TERZO COMMA, T.U. LEGGI DI P.S. 18 GIUGNO 1931, N. 773 - CONTRASTO CON GLI ARTT. 13 E 16 COST. - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA PER GIA' DICHIARATA ILLEGITTIMITA' DELLE NORME IMPUGNATE.
ORD. 95/57 A. SICUREZZA PUBBLICA - CIRCOLAZIONE E SOGGIORNO (LIBERTA' DI) - FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO - RIMPATRIO OBBLIGATORIO E PER TRADUZIONE - ART. 157, SECONDO E TERZO COMMA, T.U. LEGGI DI P.S. 18 GIUGNO 1931, N. 773 - CONTRASTO CON GLI ARTT. 13 E 16 COST. - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA PER GIA' DICHIARATA ILLEGITTIMITA' DELLE NORME IMPUGNATE.
Testo
La norma dichiarata costituzionalmente illegittima cessa di avere efficacia e non puo' avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte. Pertanto, va, dichiarata manifestamente infondata con ordinanza la questione di legittimita' costituzionale relativa ad una disposizione di legge che una precedente pronuncia della Corte abbia gia' riconosciuto illegittima. (Nella specie era stata riproposta - in riferimento agli artt. 13 e 16 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 157, secondo e terzo comma, T.U. di p.s. 18 giugno 1931, n. 773, concernente il rimpatrio con foglio di via obbligatorio o per traduzione di persone pericolose per l'ordine e la sicurezza pubblica o per la pubblica moralita'). Cfr.: sent. n. 2 del 1956.
La norma dichiarata costituzionalmente illegittima cessa di avere efficacia e non puo' avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte. Pertanto, va, dichiarata manifestamente infondata con ordinanza la questione di legittimita' costituzionale relativa ad una disposizione di legge che una precedente pronuncia della Corte abbia gia' riconosciuto illegittima. (Nella specie era stata riproposta - in riferimento agli artt. 13 e 16 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 157, secondo e terzo comma, T.U. di p.s. 18 giugno 1931, n. 773, concernente il rimpatrio con foglio di via obbligatorio o per traduzione di persone pericolose per l'ordine e la sicurezza pubblica o per la pubblica moralita'). Cfr.: sent. n. 2 del 1956.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 13
co. 1
Costituzione
art. 16
Altri parametri e norme interposte