Ordinanza 95/1957 (ECLI:IT:COST:1957:95)
Massima numero 442
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI  - Redattore CAPPI
Udienza Pubblica del  07/06/1957;  Decisione del  07/06/1957
Deposito del 22/06/1957; Pubblicazione in G. U. 28/06/1957
Massime associate alla pronuncia:  441  443


Titolo
ORD. 95/57 B. SICUREZZA PUBBLICA - FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO - INFRAZIONI - SENTENZA DI CONDANNA - TRADUZIONE - ART. 163 T.U. LEGGI DI P.S. - CONTRASTO CON GLI ARTT. 13 E 16 COST. - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
Se non sussistono ragioni per adottare una decisione diversa, una questione di legittimita' costituzionale, che la Corte abbia gia' dichiarato priva di fondamento, va dichiarata con ordinanza manifestamente infondata. (Nella specie era stata riproposta, in riferimento agli artt. 13 e 16 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 163 del T.U. leggi p.s. 18 giugno 1931, n. 773, concernente il rimpatrio per traduzione di persone pericolose per l'ordine e la sicurezza pubblica per la pubblica moralita', come conseguenza non di un provvedimento dell'autorita' di p.s., ma di una sentenza dell'autorita' giudiziaria). Cfr.: sent. n. 10 del 1956.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 13

Costituzione  art. 16

Altri parametri e norme interposte