Ordinanza 95/1957 (ECLI:IT:COST:1957:95)
Massima numero 443
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI  - Redattore CAPPI
Udienza Pubblica del  07/06/1957;  Decisione del  07/06/1957
Deposito del 22/06/1957; Pubblicazione in G. U. 28/06/1957
Massime associate alla pronuncia:  441  442


Titolo
ORD. 95/57 C. CORTE COSTITUZIONALE - COMPETENZA - QUESTIONI INCIDENTALI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - DECISIONE DELLA CORTE - APPLICAZIONE AI SINGOLI CASI - COMPETENZA DEI GIUDICI DI MERITO.

Testo
A seguito della intervenuta decisione della Corte Costituzionale, che abbia dichiarato in sede di giudizio promosso in via incidentale l'illegittimita' di norme giuridiche perche' non conformi ai precetti della Costituzione, spetta ai giudici di merito - cui vanno rinviati gli atti - di applicare ai singoli casi i principi contenuti nella pronuncia della Corte, accertando se le varie situazioni di fatto, che stanno alla base dei procedimenti nell'ambito dei quali le questioni di legittimita' costituzionale sono state sollevate, siano contemplate o meno dalle norme dichiarate costituzionalmente illegittime e che per effetto di tale dichiarazione hanno cessato di avere efficacia.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 136

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 30    co. 3