Ordinanza 96/1957 (ECLI:IT:COST:1957:96)
Massima numero 444
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI - Redattore CASTELLI AVOLIO
Udienza Pubblica del
07/06/1957; Decisione del
07/06/1957
Deposito del 22/06/1957; Pubblicazione in G. U. 28/06/1957
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 96/57. SICUREZZA PUBBLICA - LIBERTA' PERSONALE - CIRCOLAZIONE E SOGGIORNO (LIBERTA' DI) - LIMITAZIONI - AMMONIZIONE - ARTT. 166 E 174 T.U. LEGGI DI P.S. 18 GIUGNO 1931, N. 773 - CONTRASTO CON GLI ARTT. 13 E 16 COST. - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA PER GIA' DICHIARATA ILLEGITTIMITA' DELLE NORME IMPUGNATE. ( COST., ART. 136, SECONDO COMMA; LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ARTT. 26, COMMA SECONDO, 29 E 30, COMMA TERZO; NORME INTEGRATIVE, ART. 9, SECONDO COMMA).
ORD. 96/57. SICUREZZA PUBBLICA - LIBERTA' PERSONALE - CIRCOLAZIONE E SOGGIORNO (LIBERTA' DI) - LIMITAZIONI - AMMONIZIONE - ARTT. 166 E 174 T.U. LEGGI DI P.S. 18 GIUGNO 1931, N. 773 - CONTRASTO CON GLI ARTT. 13 E 16 COST. - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA PER GIA' DICHIARATA ILLEGITTIMITA' DELLE NORME IMPUGNATE. ( COST., ART. 136, SECONDO COMMA; LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ARTT. 26, COMMA SECONDO, 29 E 30, COMMA TERZO; NORME INTEGRATIVE, ART. 9, SECONDO COMMA).
Testo
La norma dichiarata costituzionalmente illegittima cessa di avere efficacia e non puo' avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte. Pertanto, va dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale relativa a una disposizione di legge che una precedente pronuncia della Corte abbia gia' riconosciuto illegittima. (Nella specie era stata riproposta - in riferimento agli artt. 13 e 16 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 166 e 174 T.U. leggi di p.s. 18 giugno 1931, n. 773, riguardanti l'ammonizione). Cfr.: sent. n. 11 del 1956.
La norma dichiarata costituzionalmente illegittima cessa di avere efficacia e non puo' avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte. Pertanto, va dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale relativa a una disposizione di legge che una precedente pronuncia della Corte abbia gia' riconosciuto illegittima. (Nella specie era stata riproposta - in riferimento agli artt. 13 e 16 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 166 e 174 T.U. leggi di p.s. 18 giugno 1931, n. 773, riguardanti l'ammonizione). Cfr.: sent. n. 11 del 1956.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 13
Costituzione
art. 16
Altri parametri e norme interposte